Prestazione universale: chiarimenti sulla titolarità del rapporto di lavoro

Riconosciuta l’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (INPS, messaggio 21 novembre 2025, n. 3514).

L’INPS ha fornito chiarimenti in materia di titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico nell’ambito della quota integrativa della Prestazione universale definita “assegno di assistenza” (articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 29/2024).

In particolare, l’Istituto precisa che la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito dell’istruttoria svolta dalla struttura territoriale dell’INPS, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario medesimo.

Più nel dettaglio, deve risultare, sia nel contratto di lavoro, sia nelle buste paga quietanzate, che l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincide con quello del domicilio del beneficiario della Prestazione universale e le mansioni del lavoratore sono di assistenza al titolare della prestazione.

 

Consolidato fiscale e remissione in bonis: sanatoria dell’omessa comunicazione dell’opzione

Con una nuova risposta ad interpello l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’istituto della remissione in bonis nell’ambito del consolidato fiscale (Agenzia delle entrate, risposta 24 novembre 2025, n. 294).

Due società istanti, controllante e controllata, chiedono di poter sanare l’omessa indicazione della controllata tra i soggetti consolidati nel quadro OP del Modello SC, avvalendosi dell’istituto della “remissione in bonis”. Al riguardo, le società sostengono che i comportamenti successivi, come il calcolo degli acconti IRES e l’indicazione di un provento da consolidamento nel bilancio della controllata, dimostrino la loro intenzione originaria di includere la società nel regime, ritenendoli quindi comportamenti concludenti.

 

L’Agenzia conferma che l’omessa comunicazione dell’opzione per il consolidato, in quanto adempimento formale, può essere sanata mediante l’istituto della ”remissione in bonis”, purché sussistano i requisiti sostanziali (articoli 117 e seguenti del TUIR) alla data di scadenza originaria e la violazione non sia stata constatata. Inoltre, la consolidante deve esercitare l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versare la sanzione pari a 250 euro.

 

La remissione in bonis intende salvaguardare il contribuente in buona fede. La buona fede presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto (c.d. comportamento concludente).

Nel contesto del consolidato fiscale, il comportamento concludente implica l’adozione di comportamenti coerenti in ordine al calcolo della base imponibile consolidata ed alla liquidazione dell’IRES dovuta.

 

Richiamando la disciplina sugli obblighi di versamento a saldo e in acconto, l’Agenzia ricorda che questi competono esclusivamente alla controllante (Articolo 118, comma 3, del TUIR). In caso di nuovi ingressi in un consolidato già vigente, si applica un criterio ”misto”, parametrizzando l’acconto all’imposta ”storica” del consolidato ”ampliato”, determinata sulla base della somma algebrica dei redditi dichiarati nel periodo precedente dalle società di nuovo ingresso con il reddito complessivo globale del consolidato preesistente.

 

Nel caso di specie, dunque, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 rappresenta il primo periodo di imposta per la società controllata. Di conseguenza, la sua inclusione nel consolidato, sin dal periodo d’imposta 2024, non ha alcun effetto sulla misura dell’acconto complessivamente dovuto per il 2024 dalla fiscal unit, poiché il suo reddito del periodo precedente è pari a zero.
Per tali ragioni, l’Agenzia ritiene che il versamento da parte della società controllante di un acconto calcolato in base al solo reddito complessivo globale del consolidato relativo al 2023 possa considerarsi coerente con la volontà di includere la controllata nel perimetro della tassazione di gruppo sin dall’anno 2024.
Inoltre, l’indicazione nel bilancio della controllata, al 31 dicembre 2024, di un provento da consolidamento (derivante dal trasferimento delle perdite fiscali e degli interessi passivi) rappresenta un comportamento coerente con l’intento di estendere il regime di consolidato fiscale alla controllata dal 2024.
Tali condotte possono, dunque, considerarsi comportamento concludente ai fini dell’accesso all’istituto della remissione in bonis.

CCNL Metalmeccanica Industria: siglato il rinnovo contrattuale che prevede aumenti pari a 205,00 euro

L’accordo prevede un aumento contrattuale e novità normative tra cui la riduzione dell’orario di lavoro

Con un comunicato stampa del 22 novembre 2025, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno annunciato il rinnovo contrattuale del settore metalmeccanica industria, insieme alle Parti datoriali Federmeccanica e Assistal. La firma, giunta dopo giorni di trattative serrate, sancisce un aumento salariale sui minimi contrattuali di 205,00 euro al livello medio C3 in 4 anni. Inoltre, è stato stabilito l’adeguamento Ipca-Nei, la quota di salario aggiuntivo e la clausola di salvaguardia nel caso in cui l’inflazione dovesse avere dei picchi negli anni di vigenza contrattuale. 

A quanto indicato in precedenza, si aggiunge un altro importante tassello: l’avvio della sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro, affidata ad un’apposita commissione. Inoltre, la lotta alla precarietà viene perseguita grazie ad una percentuale garantita del 20% di stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato legata alle causali per prorogare i contratti di 12 mesi e il diritto per gli staff leasing di 48 mesi ad essere stabilizzati a tempo indeterminato presso l’azienda oggetto della missione. 

Si rafforza anche la parte normativa con formazione, partecipazione, norme sulla salute e sulla sicurezza, miglioramento della disciplina della malattia e delle malattie gravi, con attenzione ai lavoratori disabili. Si riduce anche l’orario di lavoro per gli addetti ai turni più disagiati con la possibilità di utilizzare fino a 3 giornate di PAR senza preavviso a fronte di imprevisti. 

Codice degli incentivi: parità di accesso per lavoratori autonomi e imprese

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge n.160/2023 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 21 novembre 2025).

Nella seduta del 20 novembre scorso il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo a un decreto legislativo denominato Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge n.160/2023.

Il provvedimento armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le aziende devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. Si tratta di un decreto che mira a semplificare le procedure, garantire certezza normativa e favorire la partecipazione di tutte le categorie produttive e che introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

In questo modo si conclude un percorso avviato con la Legge n. 81/2017 e più volte richiamato nei tavoli di confronto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le categorie professionali.

 

CCNL Dirigenti – Medici e Veterinari: siglata l’ipotesi di rinnovo del contratto

Aumento in busta paga di 230,00 euro e nuove indennità per i lavoratori del settore 

Il 18 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Anaao-Assomed, Federazione Cimo-Fesmed, Aaroi-Emac, Fp-Cgil, Fvm, Uil-Fpl, Federazione Cisl-Medici, Cosmed, Cida, Uil, Cisl e l’Aran hanno firmato l’ipotesi di contratto relativa a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, per il triennio 2022-2024. Le Sigle Fp-Cgil, Fassid, Codirp e Cgil non hanno sottoscritto il contratto.

Il contratto ha decorrenza dal giorno successivo alla data di stipulazione.

L’accordo introduce significative modifiche in campo economico, in particolare:

– l’incremento del minimo lordo mensile, per 13 mensilità, di 230,00 euro, con decorrenza 1° gennaio 2024. Tale incremento comprende e riassorbe le precedenti anticipazioni economiche relative al 2022 e 2023. Pertanto, il nuovo valore economico a regime annuo lordo dello stipendio è rideterminato nell’importo pari a 50.005,77 euro;

– la retribuzione di posizione (con oneri a carico del Fondo per la retribuzione degli incarichi) che si compone di una parte fissa e di una parte variabile. Tale retribuzione è stabilita in base alla tipologia di incarico, raggiungendo l’importo di 52.966,00 euro per l’Incarico di direzione di struttura complessa, mentre l’Incarico professionale iniziale è fissato a 30.891,00 euro. Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo spetta il 65% della retribuzione di posizione;

– l’indennità di specificità medico-veterinaria è rideterminata in 9.466,00 euro annui lordi (comprensivi della tredicesima mensilità), a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall’anno successivo;

– l’indennità di specificità sanitaria viene rideterminata in 1.614,46 euro annui lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall’anno successivo;

– l’indennità per incarico di direzione di struttura complessa viene rideterminata nell’importo pari a 11.157,00 euro annui lordi per 13 mensilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, le prestazioni sono consentite solo per fronteggiare situazioni eccezionali o in seguito a chiamata in servizio per pronta disponibilità. La tariffa oraria per lo straordinario, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del CCNL, è rideterminata in:

30,72 euro per lo straordinario diurno;

34,73 euro per lo straordinario notturno o festivo;

40,07 euro per lo straordinario notturno-festivo.

Infine, l’accordo prevede la clausola di garanzia per i dirigenti con rapporto esclusivo e con una valutazione positiva, per i quali è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva basato sull’anzianità di servizio (anche a tempo determinato). Questi valori minimi sono stabiliti nell’importo pari a:

6.798,00 euro nel caso di anzianità di servizio da 5 a 15 anni;

7.600,00 euro nel caso di anzianità di servizio da 15 a 20 anni;

9.100,00 euro nel caso di anzianità uguale o superiore a 20 anni.

Se la retribuzione di posizione complessiva dell’incarico conferito risulta inferiore a questi valori, viene maggiorata fino al raggiungimento della soglia minima garantita.