Sostegno ai settori produttivi: riepilogate le nuove misure

Riassunte le novità in materia di interventi mirati per affrontare le crisi industriali e rafforzare gli ammortizzatori sociali (INPS, circolare 13 agosto 2025, n. 121).

L’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni del D.L. n. 92/2025, recentemente convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2025, con riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. Inoltre, l’Istituto, nella circolare in commento, ha illustrato anche le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

In particolare, le principali novità sono costituite da:

esonero dei contributi per le aree di crisi industriale. In questo caso le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale per la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per tutto il 2025, con uno stanziamento di 6,5 milioni di euro;
– sostegno ai grandi gruppi industriali. I gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti potranno accedere a un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di riduzione dell’orario fino al 100%. Le risorse stanziate ammontano a 30,7 milioni di euro per il 2025, 31,3 milioni per il 2026 e 32 milioni per il 2027;
– misure per le cessioni aziendali. In tale caso viene previsto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo sei mesi nel 2025 (il limite di spesa è di 20 milioni di euro) per aziende con prospettive concrete di cessione e riassorbimento occupazionale;
– proroga degli aiuti nel settore della moda. La filiera produttiva della moda (tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelletteria, conceria) beneficia di una proroga di 12 settimane per l’integrazione salariale, utilizzabile dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025, con possibilità di pagamento diretto INPS anche senza difficoltà finanziarie;
– tutele per le emergenze climatiche. Si tratta di una novità importante per i settori edile, lapideo ed estrattivo che prevede l’accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria per eventi atmosferici estremi (incluse ondate di calore) nel periodo luglio-dicembre 2025, senza conteggio nei limiti massimi di durata.

Come anticipato, anche gli operai agricoli beneficiano di estensioni della Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) per intemperie stagionali, con accesso facilitato per lavoratori a tempo determinato e possibilità di riduzione oraria.

Per quel che riguarda le risorse il decreto mobilita, oltre ai fondi già citati, 8,7 milioni di euro annui per il 2025-2026 per le imprese sequestrate o confiscate, 10,5 milioni per la CIGO emergenziale e 22,5 milioni per la CISOA.

 

Coppie omogenitoriali femminili: la fruizione del congedo di paternità obbligatorio

Fornite indicazioni alla luce della Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale (INPS, messaggio 7 agosto 2025, n. 2450).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, alla luce della Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale (Allegato n. 1 al messaggio in commento).

Tale pronuncia della Corte produce effetti diretti nell’ordinamento giuridico nazionale e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001(Testo unico maternità e paternità).

Di conseguenza, le indicazioni amministrative contenute nel paragrafo 2 della circolare INPS n. 122/2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.

Pertanto, come precisato nell’ultimo comma dell’articolo 27-bis del TU, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’INPS.

La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’Istituto solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro. Le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l’INPS competenza per tali lavoratrici.

Al riguardo, l’INPS rammenta che la fruizione del congedo e l’anticipazione della relativa indennità spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento. Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

In particolare, per “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2.4 della circolare INPS n. 122/2022, durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

Gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025. Pertanto, solo da tale data la madre intenzionale, lavoratrice dipendente si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio. 

 

Aggiornamento delle Linee guida per il Tax Compliance Model nel Regime di adempimento collaborativo

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento e l’integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 agosto 2025, n. 321934).

Il provvedimento si inserisce nel contesto del Regime di adempimento collaborativo, introdotto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015. L’obiettivo di questo Regime è promuovere una comunicazione e cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti che dispongono di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF).

 

La Legge n. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale) ha inteso potenziare il Regime, ampliando la platea dei contribuenti eleggibili e rafforzando gli effetti premiali.
Le previsioni della Legge delega sono state attuate tramite il D.Lgs. n. 221/2023, e il D.Lgs. n. 108/2024, che hanno apportato significative modifiche alla disciplina originaria del Regime.

 

Nell’ambito delle disposizioni del D.Lgs. n. 221/2023 (Decreto delegato), un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese. In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto delegato, ha modificato l’articolo 4 del D.Lgs. n. 128/2015 e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
In tale contesto, con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025 sono state approvate le Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale.

 

Al fine di assicurare un aggiornamento e integrazione continui delle suddette linee guida, con il provvedimento del 10 ottobre 2024, è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro composto da rappresentanti dell’Agenzia e dell’Organismo Italiano di Contabilità con il compito di redigere specifiche istruzioni sulla mappatura e gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili.

 

Pertanto, con il nuovo provvedimento sono state approvate le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti di questo tavolo tecnico, che vanno a integrare le linee guida del 10 gennaio 2025.

 

Le schede tecniche approvate forniscono indicazioni operative su tre casistiche in particolare: recesso anticipato da un contratto di commodity swap; corrispettivo per la concessione del diritto di superficie; emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero.

 

Nell’ambito di questa collaborazione l’OIC è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede mentre l’Agenzia per quella fiscale.

CIPL Edilizia Industria Roma: siglata l’ipotesi di accordo

Il nuovo contratto integrativo rafforza le tutele e la sicurezza in cantiere

Con una nota stampa datata 6 agosto 2025, la Filca-Cisl ha reso nota la sottoscrizione, insieme alle OO.SS. di settore e alla parte datoriale Acer, di un’ipotesi di accordo per i lavoratori del settore edile di Roma. L’accordo, atteso da 3 anni, dovrà essere approvato dai lavoratori entro il 30 settembre 2025.

Il rinnovo contrattuale si inserisce in un iter più ampio che è iniziato nei giorni scorsi e che ha determinato l’introduzione del badge di cantiere digitale, strumento mirato a migliorare la regolarità del lavoro.

L’accordo di rinnovo, in particolare, si prefigge lo scopo di aumentare il potere contrattuale dei lavoratori, di rafforzare il ruolo degli enti bilaterali, attraverso un maggiore coinvolgimento della Cassa Edile e del Fondo Formedil, e, infine, di contrastare il dumping contrattuale. Altro tema centrale dell’accordo è la sicurezza sul lavoro. 

Esenzione IRPEF e IRAP per le borse di studio ITS Academy

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sull’esenzione fiscale delle borse di studio erogate ITS Academy (Agenzia delle entrate, risposta 6 agosto 2025, n. 204).

La Fondazione istante, un’ITS Academy, ha presentato un’istanza di interpello per avere chiarimenti sul corretto trattamento tributario ai fini IRPEF e IRAP delle borse di studio che eroga, nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ­- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Investimento 1.5 ”Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” Azione ”Potenziamento dell’offerta formativa degli ITS Academy”.

Lo scopo di queste borse è assicurare la frequenza dei percorsi formativi ITS Academy agli studenti e contribuire a coprire le spese di vitto, alloggio e/o viaggio, promuovendo pari opportunità nell’accesso ai benefici del diritto allo studio, anche per la formazione professionale terziaria.

L’importo erogato è individuato, sulla base di apposita istruttoria, dalle fondazioni, applicando i criteri e gli importi unitari definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320.

 

L’Agenzia delle entrate premette che, in linea generale, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.

Come chiarito nella circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326, per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc..

Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, nel citato documento di prassi è stato precisato che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla citata lettera c) le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.

 

Al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, tali somme sono soggette a imposizione.

Ai fini IRAP, l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che le somme esenti dall’IRPEF sono escluse dalla base imponibile IRAP.
L’Agenzia evidenzia che la Legge n. 99/2022, ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) con l’obiettivo di promuovere l’occupazione e rafforzare lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza.

 

In sede di conversione del D.L. n. 45/2025 convertito dalla Legge n. 79/2025, è stato introdotto, all’articolo 4 della Legge n. 99/2022, il comma 9­bis il quale ha previsto che a decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’IRPEF le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, inclusi le borse di studio di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a).
Di conseguenza, per effetto di questa nuova disposizione, dal periodo d’imposta 2025, le borse di studio corrisposte dall’Istante sono esenti dall’IRPEF e, in conseguenza, sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi del citato articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997.