Disciplina fiscale dei trust: nuovi chiarimenti dal Fisco


Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza (Agenzia delle entrate – Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E).

La circolare in oggetto n. 34/E del 2022 fornisce indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 1241 in tema di imposizione diretta.
In particolare, sul piano normativo, il decreto ha modificato la disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata.
Tale intervento normativo ha avuto quale finalità quella di fornire regole specifiche per l’imposizione delle predette “attribuzioni”, in particolare, da parte di trust opachi – ovvero di trust senza beneficiari di reddito “individuati” – allo scopo di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
Nello specifico, il suddetto decreto detta indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust, stabilendo:
– l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari;
– una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
Pertanto, in tema di imposte dirette vengono forniti chiarimenti sulle attribuzioni a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata nonché in tema di imposta sulle successioni e donazioni. Viene chiarito che tale imposta deve essere applicata, in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari, recependo così i prevalenti orientamenti giurisprudenziali formatisi di recente.
Con riferimento, invece, all’imposizione indiretta, si registra un orientamento della Corte di Cassazione, che dopo una lunga evoluzione si può ritenere allo stato attuale consolidato. In base a detto orientamento, la “dotazione” di beni e diritti in trust, ai fini dell’applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un “arricchimento” dei beneficiari.
Invero, a parere dei giudici di legittimità, ai fini dell’applicazione delle predette imposte occorre avere riguardo non ad una indeterminata “utilità economica” della quale il costituente dispone, ma all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.
Con riferimento alle imposte indirette, quindi, viene riconosciuto il diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di successione e donazione eventualmente pagata, in base al precedente orientamento di prassi, all’atto dell’originario apporto di beni e diritti al trust.
Viene dato spazio anche a chiarimenti sul monitoraggio fiscale e sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e di quella sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (Ivafe) dovuta da trust residenti in Italia.
Infine, la circolare esamina la disciplina agevolativa introdotta per i trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge n. 112/2016 (cosiddetta “Legge Dopo di Noi”).


Servizi digitali: al via le domande per il credito di imposta


Le domande possono essere presentate dal 20 ottobre 2022 (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 20 ottobre 2022)

Dal 20 ottobre 2022 (ore 10.00) fino al 21 novembre 2022 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali, misura istituita dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e prorogata, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portaleimpresainungiorno.gov.it
Per l’assistenza nelle modalità di accesso al portale o per la compilazione della domanda è possibile consultare il manuale utente della procedura oppure contattare l’Help Desk al numero 06 64892717 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate tramite posta elettronica ordinaria alla casella dedicatacredito.digitale@governo.it.
Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata di questo sito oppure l’apposita pagina del portale impresainungiorno.gov.it.


Accertamento nei confronti di società cancellata: responsabilità dei soci


La Corte di cassazione con la sentenza 17 ottobre 2022 n. 30481 è intervenuta sulla responsabilità dei soci in caso di accertamento nei confronti di società cancellata.

Con riferimento alla responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, contemplata dalle distinte fattispecie di cui all’art. 36, D.P.R. n. 602/1973, la giurisprudenza di questa Corte offre una ricostruzione sostanzialmente unitaria delle fattispecie.


Si tratta di responsabilità per fatto proprio ex lege (per gli organi, in base agli articoli 1176 e 1218 c.c., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal registro delle imprese.


Tale responsabilità non è di per sé equiparabile all’obbligazione derivante dalla responsabilità verso i creditori, né è sovrapponibile, in quanto fondata su norma speciale, alla responsabilità dei liquidatori ai sensi dell’art. 2489 c.c. ed alla responsabilità “diretta” per danni provocati dagli amministratori nei confronti del socio o del terzo ex art. 2395 c.c.


Con riferimento specifico alla responsabilità dei soci, l’art. 36, comma 3, D.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, prevede che, ove abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dei liquidatori durante il tempo della liquidazione, i soci sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma (liquidatori o amministratori) nei limiti del valore dei beni stessi, salve le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.


È dunque consentito al fisco di agire in via “sussidiaria” nei confronti dei soci “pro quota” e tale responsabilità è pur sempre “dipendente” da quella del liquidatore e dell’amministratore, nel senso che, per escutere i primi, è comunque necessario che sussistano anche i presupposti per la responsabilità dei secondi.


Gli stretti legami tra le fattispecie e, in particolare, la relazione di “dipendenza” della responsabilità del socio di cui al comma 3 da quella di cui al comma 1 (di liquidatori e amministratori) giustifica una considerazione unitaria anche con riguardo ai presupposti di esercitabilità delle azioni: la giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiede la duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima, ammettendo l’iscrizione in ruoli anche provvisori.


Accise: approvato un nuovo DL Accise


La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il comunicato del 19 ottobre 2022 n. 99, ha reso noto l’approvazione di un nuovo Decreto Legge sulle accise.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.


Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l’aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, si proroga, fino al 18 novembre 2022:


– la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);


– l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione;


– la riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.


Buono fiere: termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso


Con il decreto 18 ottobre 2022 del Ministero dello sviluppo economico sono individuati i termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del “buono fiere”, previsto dell’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto aiuti) e assegnato secondo la procedura di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022.

Il bonus fiere è un buono del valore massimo di 10.000 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge, e il 31 dicembre 2022.
L’incentivo è previsto nel quadro degli interventi delineati dal decreto-legge del 17 maggio 2022 n. 50 (articolo 25-bis  del c.d. “Decreto Aiuti”), convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
I soggetti a cui è stato assegnato il buono fiere possono presentare, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica raggiungibile all’indirizzo comunicato prima dell’apertura dello sportello, un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione delle manifestazioni fieristiche sulla base del modello fac-simile.
Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022. Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.