Igiene ambientale: approvato l’accordo di rinnovo del CCNL



E’ stata sciolta la riserva sull’accordo di rinnovo unificato dei CCNL Servizi Ambientali


Le Segreterie Nazionali, a seguito della consultazione e in considerazione del consenso quasi totale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, hanno formalizzato lo scioglimento della riserva sull’Accordo di Settore valido per il rinnovo dei CCNL dei servizi ambientali per il periodo 2022/2024..


Incremento delle retribuzioni base parametrali (TEM)
Le Parti convengono che le retribuzioni base parametrali mensili di cui all’art. 27 del CCNL vengano incrementati a regime di euro 80,00 riferiti al parametro medio 130,07, con le decorrenze di cui alla tabella che segue.









Decorrenza

1/7/2022

1/7/2023

1/7/2024

Totale

Aumento 30 25 25 80


 


Retribuzioni base parametrali










































































































Livello

Parametro

Decorrenze

 

 

Dall’1/7/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Q 230 3.411,36 3.455,57 3.499,77
8 204,67 3.035,65 3.074,99 3.114,33
7 A 184,41 3.005,12 3.040,56 3.076,01
7 B 175,36 2.600,93 2.634,63 2.668,34
6 A 166,84 2.474,54 2.506,61 2.538,67
6 B 159,15 2.360,53 2.391,12 2.421,71
5 A 151,29 2.243,92 2.273,00 2.302,08
5 B 144,86 2.148,55 2.176,39 2.204,24
4 A 138,57 2.055,26 2.081,89 2.108,53
4 B 134,36 1.992,79 2.018,61 2.044,44
3 A 130,07 1.929,19 1.954,19 1.979,19
3 B 124 1.839,16 1.862,99 1.886,83
2 A 123,51 1.831,89 1.855,63 1.879,37
2 B 111,11 1.648,00 1.669,36 1.690,71
1 A 100 1.483,19 1.502,41 1.521,63
1 B 88,38 1.310,85 1.327,84 1.344,82
J 80 1.186,56 1.201,94 1.217,31


In relazione all’impegno assunto di pervenire entro il primo semestre 2023 alla definizione della revisione del sistema di classificazione del personale, l’aumento successivo alla sottoscrizione dell’accordo verrà incrementato di ulteriori 6,00 euro, con riferimento al nuovo parametro medio quale risulterà dalla scala classificativa del nuovo sistema di inquadramento.


Elementi variabili della retribuzione
In relazione all’impegno assunto di pervenire entro il 31 ottobre 2022 alla definizione di una regolamentazione specifica per l’area impianti, le Parti dispongono un importo aggiuntivo in cifra di 3,00 euro, con decorrenza comunque non posteriore al 1° gennaio 2024, da destinare alla definizione di indennità e/o altri importi variabili connessi alla suddetta regolamentazione.


Fondo Previambiente
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le aziende verseranno al Fondo Previambiente una quota contributiva ulteriore in cifra fissa di 5,00 euro per 12 mensilità, destinata esclusivamente alla copertura assicurativa dei casi di premorienza ed invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti cessazione del rapporto di lavoro, che il Fondo è impegnato a realizzare in favore di tutti i lavoratori aderenti cui si applica il presente CCNL.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, le aziende verseranno al Fondo Previambiente un contributo aggiuntivo di 7,00 euro al mese per tutti i lavoratori iscritti al Fondo ai sensi dell’art. 5, comma 1 dello Statuto dello stesso, per un importo complessivo di 22,00 euro al mese per 12 mensilità.


Fondo Fasda
A decorrere dal 1 ottobre 2023 (versamento del 16 ottobre 2023), il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15 euro trimestrali).


Fondazione Rubes Triva
Le aziende private, a far data dal 1° gennaio 2024 versano alla Fondazione Rubes Triva un importo pari ad euro 1,00 al mese, che aumenta a euro 2,00 dal 1° gennaio 2025, per quattordici mensilità, per ogni dipendente assunto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, in forza in ciascuna azienda al 1° gennaio di ogni anno. A tal fine le associazioni datoriali forniranno alla Fondazione Rubes Triva i dati relativi al numero dei dipendenti.


 


Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP)
Una quota del trattamento retributivo complessivo riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 viene destinata alla definizione o all’incremento dei premi di risultato contrattati a livello aziendale. La quota economica in oggetto è disposta con carattere annuale ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale.







 

2023

2024

Importo complessivo su parametro medio 130,07 (15 € per 12 mensilità) € 180,00 € 180,00


Per le aziende che non contrattano il premio di risultato, le Parti stipulanti definiranno entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo un meccanismo alternativo per la determinazione delle quote sopra indicate a titolo perequativo, comunque attraverso la misurazione in sede aziendale dell’andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità, nel rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale come definiti dall’Autorità di regolazione.
Le aziende che non avranno sottoscritto alcun accordo sul premio di risultato rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed il 31 dicembre 2023 corrisponderanno gli importi perequativi di cui al comma precedente, da sommarsi al CRA/EGR di cui all’art. 2, con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025, a tutti i lavoratori in forza al momento dell’erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell’anno precedente. Ai fini di tale corresponsione, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale il premio è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.


Copertura periodo 1° gennaio-30 giugno 2022
Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo viene corrisposto con la retribuzione del mese di luglio a titolo di copertura integrale del periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 un importo pari a 130,00 euro per lavoratore, da riconoscersi, salvo diversa intesa aziendale, in buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ai sensi dell’art. 2 del DL n. 21/2022. Il valore del buono è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale.


Passaggi di livello
Nelle aziende municipalizzate, dal 1° luglio 2022 alla nuova posizione 1B corrisponde il par. 88,38 con la relativa retribuzione base. I lavoratori in forza al 1° luglio 2022 inquadrati in 1B col par. 90 passano al nuovo parametro e nuova retribuzione, da detta data, col riconoscimento della differenza tra le due retribuzioni base, come ad personam in cifra fissa non rivalutabile e non riassorbibile (salvo il caso di passaggio di livello).
Nelle aziende private, i lavoratori assunti al liv. J dopo la sottoscrizione dell’accordo 18 maggio 2022 sono inquadrati al liv. 1B dopo 26 mesi di servizio. I lavoratori assunti al liv. J tra il 1° giugno 2022 e il 31 agosto 2022, passano al liv. 1B in data 1° novembre 2024.


Malattia
Nelle aziende private, a fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia uguale o superiore al 4% al 31 dicembre 2023, nel 2024, l’azienda opererà le trattenute previste dal CCNL. Dal 1° gennaio 2025 le trattenute saranno effettuate qualora il tasso medio annuo di assenza risulti uguale o superiore al 4,7% al 31 dicembre dell’anno precedente.


Misure di incentivazione della previdenza complementare
Ai lavoratori nuovi assunti a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL viene riconosciuta la possibilità di optare – entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR – per la conversione del trattamento degli aumenti periodici di anzianità in misure contributive a sostegno della previdenza complementare.


Nei confronti di tali lavoratori verrà versato esclusivamente al Fondo Pensione Previambiente l’importo corrispondente all’aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, maturato secondo le regole previste dagli articoli contrattuali sopra citati ed alle medesime scadenze, maggiorato del 10% e riproporzionato su 12 mensilità, per gli importi unitari di seguito riportati.

































Livello

Importo in Euro

J 11,29
1 19,56
2 22,66
3 24,52
4 26,85
5 28,02
6 31,63
7 33,42
8 37,28
Q 50,27

Lavoratori autonomi dello spettacolo: precisazioni indennità ALAS


Dal 1° gennaio 2022 è stata introdotta l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) per la disoccupazione involontaria. L’Inps fornisce indicazioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti (messaggio 22 giugno 2022, n. 2535).

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”, alla voce “Le mie ultime domande”, nel dettaglio di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore della categoria di lavoratori riportata in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.
L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.


L’assicurato può proporre un’istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria.
L’istanza di riesame potrà essere inoltrata, come anticipato, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.
All’accesso, l’applicazione mostrerà in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto “Richiedi riesame”.
La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste” disponibile nel menu di sinistra presente nella schermata internet del citato servizio.
Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.


Avvocati: esclusa l’iscrizione alla Gestione separata se manca il requisito dell’abitualità


L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’avvocato non è subordinato alla mera valutazione dell’ammontare del reddito da questi prodotto, quando non sia accertato se l’attività professionale svolta fosse abituale o occasionale. Il requisito dell’abitualità deve, difatti, costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo (Corte di Cassazione, Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19834).


Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da un avvocato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto doverosa l’iscrizione di questi alla Gestione separata INPS, per l’attività svolta nell’anno in cui la stessa aveva prodotto reddito, come avvocato, pari ad euro 3.000,00.
L’avvocato, sul punto, evidenziava che la Corte di appello avesse giudicato sufficiente a giustificare l’iscrizione alla gestione separata la produzione del predetto reddito, frutto dello svolgimento in modo non abituale dell’attività professionale, sebbene l’ente previdenziale, su cui gravava l’onere della prova dell’abitualità dell’esercizio della professione, non avesse adempiuto all’onere in questione, fornendo prova della sussistenza dei presupposti della debenza del contributo.


La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha richiamato i consolidati principi in materia.
I giudici, in primo luogo, hanno ribadito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è condizionata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.
Viceversa, la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale determini l’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante nell’ipotesi di attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.
Da tanto discende che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto.
Pertanto la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può, semmai rilevare per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità ma il requisito dell’abitualità dev’essere apprezzato nella sua dimensione di scelta del libero professionista, e non invece come conseguenza desumibile dall’ammontare di reddito prodotto.


Nel caso sottoposto ad esame, come posto in evidenza dalla Corte di legittimità, i giudici di merito hanno, dunque, erroneamente reputato sufficiente ad integrare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la mera valutazione dell’ammontare del reddito del professionista, peraltro inferiore alla soglia, trascurando di accertare se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, dovendo, invece, il requisito dell’abitualità costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo.

L’asseverazione sostituisce le verifiche dell’ITL per i flussi migratori 2021 e 2022


Con riferimento ai flussi d’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario 2021 e 2022, le verifiche di congruità non sono effettuate dell’Ispettorato del lavoro, ma dai consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali, che rilasciano apposita asseverazione (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Comunicato stampa 23 giugno 2022).

Per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai Flussi 2021 e 2022 è prevista una procedura semplificata, con il coinvolgimento dei consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti, ai quali è demandato il compito di rilasciare apposita asseverazione.


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che tale procedura sostituisce la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, in ordine all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili (cd. “verifiche di congruità”).
Dunque, in relazione ai Flussi migratori 2021 e 2022, sono affidate ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni datoriali le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall’impresa), secondo i criteri stabili dal cd. “Decreto Semplificazioni”.


In caso di esito positivo delle verifiche i consulenti del lavoro e le organizzazioni datoriali rilasciano apposita asseverazione che il datore di lavoro deve produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Con riferimento alle domande dell’annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di congruità sono già state effettuate dagli ITL l’asseverazione non deve essere prodotta.
L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di congruità.
Resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di svolgere controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo.

TERZIARIO CONFCOMMERCIO: Attività dei CAF – Stagionalità

Il giorno 9 giugno 2022, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, si sono incontrate per procedere alla sottoscrizione del verbale d’accordo sull’attività dei CAF nel periodo 1° gennaio-30 settembre

Le Parti con la firma del presente accordo, hanno concordato:


1) che, le attività di assistenza fiscale svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno rientrino a pieno titolo nella definizione di attività stagionale;


2) per far fronte alle specifiche necessità nell’ambito delle attività connesse alla campagna fiscale, che i CAF possano ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal DLgs n. 81/2015, ed in deroga a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto;


3) per le motivazioni suesposte, che sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 31 del DLgs n. 81/2015 – come modificato dalla L n. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;


4) che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 co. 3, del DLgs n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.


Quanto sopra concordato troverà applicazione sino al 30 settembre di ogni anno e per ciò che non è stato espressamente previsto troveranno comunque applicazione le disposizioni di legge e di contratto.


Il presente accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l’estensione per il mese di dicembre dei contenuti del presente accordo.