CCNL Giocattoli Industria: i Sindacati richiedono un aumento di 260,00 euro per il triennio 2024/2026

Varata la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura, in scadenza il prossimo 31 dicembre

La delegazione trattante delle organizzazioni di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha varato nei giorni scorsi la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nel settore operano quasi 6 mila lavoratori dipendenti in circa 80 imprese. Al fine di iniziare al più presto le trattative, la piattaforma sarà inviata in tempi veloci ad Assogiocattoli, l’Associazione dei produttori di giocattoli.
Dal punto di vista economico, la richiesta di aumento medio salariale per il triennio 2024-2026 è di 260,00 euro. Per quanto riguarda il welfare contrattuale i Sindacati hanno chiesto l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare di Previmoda, l’aumento del contributo a carico delle aziende dagli attuali 12,00 a 15,00 euro su Sanimoda, il fondo sanitario integrativo di settore. Ultima richiesta la previsione di un contributo a carico delle imprese di 2,00 euro per ogni dipendente a favore di Sanimoda per l’introduzione della prestazione LTC (non autosufficienza).
Dal punto di vista normativo, in relazione alle evoluzioni dei mercati, alle trasformazioni organizzative e tecnologiche, alla esigenza di sviluppare politiche industriali, le OO.SS. hanno proposto il miglioramento della qualità delle relazioni industriali e contrattuali, con la promozione della partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla vita dell’impresa, allo sviluppo del settore.
In materia di diritti, le Organizzazioni Sindacali hanno proposto di aumentare da 13 a 15 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nel capitolo della malattia e di elevare da 8 a 12 mesi l’aspettativa non retribuita per malattie di lunga durata al termine della conservazione del posto di lavoro.
Per quanto riguarda la formazione, nella piattaforma è stato proposto il diritto soggettivo alla formazione pari a 24 ore su base annua per singolo lavoratore aggiuntive alle ore di formazione obbligatoria. Nel capitolo salute e sicurezza, Filctem, Femca, Uiltec hanno richiesto l’inserimento dei sistemi di intelligenza artificiale nel documento di valutazione dei rischi (DVR). 
In conclusione, per quanto riguarda i congedi di paternità è stato chiesto l’ampliamento delle giornate previste dalla legislazione vigente.

Eventi alluvionali, le istruzioni operative per CIGO, EONE e CISOA

L’INPS ha riepilogato le indicazioni per la presentazione delle domande di accesso ai diversi trattamenti (INPS, messaggio 9 novembre 2023, n. 3959).

Dato il frequente ripetersi di eventi metereologici di eccezionale intensità – come quelli recentemente  avvenuti in Toscana e per i quali il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 novembre 2023, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la regione – l’INPS ha riepilogato le indicazioni relative alle modalità che i datori di lavoro devono seguire per richiedere l’accesso agli ordinari strumenti di sostegno al reddito quali: il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

CIGO e assegno di integrazione salariale

Per la trasmissione delle domande riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili, cosiddetti EONE.

Le domande di accesso alle prestazioni in parola devono essere corredate dalla relazione tecnica, nella quale il datore di lavoro deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento medesimo ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Nel caso in cui la domanda con la causale “Incendi – crolli – alluvioni” interessi unità produttive o cantieri siti nei territori per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza, la relazione tecnica può essere presentata in forma semplificata, non essendo necessario dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.

Pertanto, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere esclusivamente, in maniera sintetica, la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive od operative oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nei casi in cui i datori di lavoro non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa al cessare degli eccezionali fenomeni metereologici, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

L’INPS osserva che anche questa causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore, compresa la redazione in forma semplificata della relazione tecnica per quei datori di lavorano che abbiano unità produttive od operative ubicati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora la data non possa essere rispettata per motivate ragioni, i datori di lavoro possono chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Per quel che riguarda la trasmissione delle domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale a carico del FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità di invio.

La domanda può essere proposta anche in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa di plessi organizzativi – quali, a titolo di esempio, cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, filali o agenzie – operanti nei territori colpiti dagli eventi in questione (province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato), ancorché non qualificabili come unità produttive. A tale fine, nella relazione tecnica a corredo dell’istanza, i datori di lavoro devono specificare la località in cui è situato il plesso organizzativo interessato dall’evento.

Neutralizzazione dei periodi nel biennio mobile

I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015, quando richiesti da datori di lavoro, rientranti nella disciplina della CIGO, diversi da quelli appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.

L’INPS ricorda tuttavia che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 del D.L. 28 n. 98/2023 anche tali ultimi datori di lavoro, relativamente alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili, fruiscono della neutralizzazione e possono, quindi, accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti.

La medesima neutralizzazione opera anche con riferimento al limite massimo di durata nel biennio mobile dei trattamenti di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), come determinato dall’articolo 29, comma 3-bis del D.Lgs. n. 148/2015 e dai Fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, secondo le disposizioni previste dai singoli decreti istitutivi. Q periodi sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 148/2015.

Cassa integrazione speciale operai agricoli 

I datori di lavoro agricoli che sospendono l’attività a seguito degli eventi atmosferici avversi possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA) di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, secondo le consuete modalità, utilizzando la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno.

Destinatari delle integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) dipendenti da aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono annualmente presso la stessa azienda almeno 181 giornate di effettivo lavoro.

In relazione a quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. n. 98/2023, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Peraltro, l’articolo 2 del D.L. n. 98/2023 stabilisce anche che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione e riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972.

Ai fini della trasmissione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Nel caso in cui i datori di lavoro agricoli abbiano dovuto sospendere l’attività per effetto degli eventi alluvionali verificatisi in aree geografiche oggetto di dichiarazione di stato di emergenza è possibile accedere al trattamento di cui all’articolo 21, comma 4 della Legge n. 223/1991. In questo modo, agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese localizzate in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, può essere concesso il trattamento di CISOA, per un periodo non superiore a 90 giorni.

Comunque, il trattamento in parola spetta ai lavoratori che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell’impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.

Per richiedere il trattamento in questione i datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

Riguardo al termine entro il quale deve essere presentata la domanda volta a ottenere l’integrazione salariale in argomento, si precisa che quello previsto dall’articolo 15 della Legge n. 457/1972 (15 giorni dall’inizio della sospensione del lavoro) trova applicazione soltanto per le istanze riguardanti sospensioni verificatesi successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, che dichiara l’eccezionalità dell’avversità atmosferica. Per le sospensioni che, invece, sono iniziate prima dell’emanazione della stessa, il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Calcolo dei premi assicurativi INAIL: aggiornamento limiti retribuzione imponibile



L’INAIL comunica la rivalutazione dei massimali e minimali di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi e l’aggiornamento delle retribuzioni convenzionali a decorrere dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 8 novembre 2023, n. 47).


L’INAIL rende nota la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 e l’aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi


 


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con D.M. n. 89/2023, ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 stabilendo gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 19.221,30 euro e di 35.696,70 euro. Sulla base di tali importi, dunque, sono stati aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi riferiti a specifiche tipologie di lavoratori, ovvero le cosiddette retribuzioni convenzionali.


 


Nella circolare in oggetto vengono riportati i dati retributivi per le diverse categorie di lavoratori.


 


Ad esempio, per i lavoratori dell’area dirigenziale, a decorrere dal 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 118,99 euro, quella mensile a 2.974,73 euro e quella oraria, in caso di contratto part time, a 14,87 euro.


 


Relativamente ai lavoratori parasubordinati il minimo e il massimo mensile diventano, rispettivamente, di 1.601,78 euro e di 2.974,73 euro.


 


Per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; giudici onorari di pace e vice procuratori onorari), la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 64,07 euro e quella mensile a 1.601,78 euro.


 


A seguito della riforma del settore sportivo, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri stabiliti dall’’articolo 34, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2021. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3 del D.P.R. n. 1124/1965.


 


Per le suddette categorie di lavoratori, dunque, a partire dal 1° luglio 2023, il minimo e il massimo retributivo sono quelli riportati nella sottostante tabella.


 










dal 1° luglio 2023
Minimo e massimo mensile euro 1.601,78

euro 2.974,73

annuale  euro 19.221,30

euro 35.696,70

Vengono poi indicati i premi assicurativi per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.


 


L’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 dispone che l’obbligo di assicurazione si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Con particolare riferimento, a tali alunni e studenti, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia fino a oggi esclusi, per i quali l’obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari, per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023-2024, sono ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ma anche gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.


 


Pertanto, in applicazione della modifica introdotta dal citato decreto legge (Decreto Lavoro), il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali è stato fissato per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 nella misura di 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1%.


 


Sono riportati anche gli importi dovuti per la regolazione dell’anno scolastico 2022/2023, come appresso indicati.


 









Alunni e studenti di scuole o istituti non statali premio annuale a persona Anno scolastico 2022/2023 regolazione Anno scolastico 2023/2024 anticipo
euro 2,92  euro 9,87

La circolare prende in considerazione anche i familiari partecipanti all’impresa familiare, i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla Legge n. 84/1994 e gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP).

CCNL Scuola: al via le domande per i permessi studio 2024

Entro il 15 novembre 2023, possibilità di richiedere la fruizione di 150 ore annuali di permessi studio

E’ previsto per il prossimo 15 novembre l’ultimo termine per la presentazione delle domande di fruizione di permessi retribuiti pari a 150 ore individuali e valido per il 2024, al fine di permettere la frequentazione di corsi di studio.
Possono accedere a tali permessi:
– il personale docente,
– il personale educativo,
– il personale Ata,
– gli insegnanti di religione cattolica,
sia impiegati full-time che part-time, iscritti a corsi di studio come laurea, diplomi, specializzazioni, qualifiche professionali, esami singoli o integrazione Cfu, abilitazioni, master, titoli post universitari.
La graduazione delle domande è delegata dal CCNL e dai Contratti Collettivi Integrativi Regionali che definiscono pure le quote orarie di permesso da assegnare in modo da esaurire il maggior numero di richieste.
Quanto previsto non preclude l’iscrizione alle Università Telematiche né a quelle presso Enti ed Organismi su piattaforme online, purché siano riconosciuti dal Ministero.
La percentuale di beneficiari dei permessi non può poi risultare superiore al 3% dell’organico in servizio a livello provinciale e, nell’ipotesi di trasferimento o assegnazione provvisoria presso un’altra provincia, l’interessato a cui sono stati già approvati i permessi, conserva la parte oraria residua fino al 31 dicembre, senza che ciò alteri il residuo disponibile nella nuova provincia.
Per le operazioni di competenza, la modalità e la tempistica di inoltro delle domande, nonché le ammissioni con riserva, occorre fare riferimento agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti territorialmente competenti, i quali possono prevedere clausole più estensive per il personale a tempo determinato come anche scadenze diverse al fine di consentire la trasmissione degli elenchi in tempo utile da parte delle istituzioni scolastiche.
Da ultimo si specifica che, qualsiasi comunicazione viene pubblicata sui siti istituzionali.

Ente Bilaterale Terziario Como: previsto il contributo di natalità per il 2023

Stabilito a favore dei lavoratori del settore il contributo per la nascita di un figlio pari a 500,00 euro 

L’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Como ha previsto per i lavoratori dipendenti iscritti, con Isee non superiore a 25.000,00 euro all’anno, un contributo pari a 500,00 euro per la nascita di un figlio nel periodo dal 1°gennaio al 20 dicembre 2023.
E’ ammissibile la domanda da parte di un solo genitore, in caso di richiesta di più prestazioni da parte di uno stesso lavoratore non possono essere accettate più di due domande l’anno e il relativo contributo massimo annuo erogabile non può superare l’importo di 1.000,00 euro.
L’azienda di appartenenza del richiedente deve essere in regola con il versamento dei contributi dovuti, riferiti ad almeno i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate tramite e-mail o posta elettronica certificata (PEC), o tramite gli sportelli territoriali sindacali.
Devono contenere la seguente documentazione:
– certificato di nascita del figlio;
– copia dello stato di famiglia aggiornato all’anno in corso del richiedente;
– copia idonea documentazione attestante la paternità (solo in caso il richiedente sia il padre);
– attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente;
– copia della carta d’identità personale e del codice fiscale del richiedente;
– copia delle ultime tre buste paga percepite nell’anno in corso dal richiedente.
Il termine di presentazione della domanda è il 20 dicembre 2023.