CIPL Edilizia Artigianato Ravenna: determinato l’EVR per l’anno 2025



Stabiliti gli importi da erogare, a titolo di EVR, dal mese di gennaio fino al mese di dicembre 2025


Con Verbale di accordo siglato il 17 marzo 2025, le Parti sociali Cna, Confartigianato, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal Uil hanno determinato l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per i lavoratori edili dipendenti dalle aziende aderenti alla Cassa Edile di Ravenna. 
Tale importo, ripartito sulle 12 mensilità, verrà erogato dal mese di gennaio e fino al mese di dicembre 2025. Le imprese che non hanno corrisposto le rate dell’EVR nel mese di gennaio e febbraio 2025, erogheranno come arretrati tali quote nei mesi di marzo e aprile 2025. 


































Livello Importo complessivo Importo mensile
1 420,60 35,05
2 491,80 40,98
3 546,88 45,57
4 588,47 49,04
5 630,94 52,58
6 757,06 63,09
7 848,69 70,72

Fondo telecomunicazioni: le indicazioni sulle prestazioni integrative

Fornite le istruzioni per l’accesso a CIGO, CIGS e AIS (INPS, messaggio 7 aprile 2025, n. 1185).

Con il messaggio in argomento, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di cassa integrazione salariale (CIGO e CIGS) e all’assegno di integrazione salariale (AIS) per i lavoratori appartenenti al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, illustrando anche i requisiti per ottenere le prestazioni e le modalità di presentazione della domanda.

Beneficiari delle prestazioni integrative di CIGS, CIGO e AIS sono i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, destinatari della prestazione principale. Pertanto, al fine del pagamento della prestazione integrativa, sono considerati i beneficiari per i quali si sono concluse positivamente le procedure di pagamento della prestazione principale.

L’importo della prestazione integrativa erogata deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento.

Le domande di accesso alle prestazioni integrative possono essere presentate online dal datore di lavoro o dall’intermediario abilitato entro 60 giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva allo stesso termine.

La procedura per la presentazione delle domande è disponibile sulla piattaforma OMNIA IS, accessibile attraverso la pagina “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Ebinprof: nuovo bando per borse di studio

Stanziati 260.000 euro per 120 borse di studio 

L’Ebinprof, l’Ente Bilaterale Nazionale per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, ha indetto nuovi bandi di concorso per l’assegnazione di 120 borse di studio a favore di figli (o soggetti a questi assimilati) dei dipendenti da proprietari di fabbricati per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati.
L’Ente Bilaterale ha stanziato 260.000 euro per l’iniziativa e previsto:
– n. 36 borse di studio da  3.000 euro ciascuna a studenti laureati che abbiano sostenuto l’esame di laurea nell’anno 2024, di cui 3 borse di studio da  4.000 euro destinate prioritariamente a studenti laureati nell’anno 2024 che abbiano discusso la tesi in materia di diritto del lavoro o scienze sociali ed economiche;
– n. 46 borse di studio di 2.000 euro ciascuna a studenti universitari, di cui 3 borse di studio destinate prioritariamente a studenti in condizioni di disabilità che abbiano acquisito, nell’anno accademico 2023-2024, almeno il 70% dei C.F.U. previsti dal piano di studio;
– n. 38 borse di studio da 1.500 euro ciascuna a studenti di istituti o scuole superiori di cui 3 borse di studio destinate  a studenti in condizioni di disabilità che abbiano superato l’esame di stato a conclusione dell’anno scolastico 2023-2024.
La domanda di partecipazione deve pervenire all’Ebinprof tramite Raccomandata A/R  oppure tramite PEC entro e non oltre il 18 Aprile 2025.

CIPL Agricoltura Operai Salerno: dal mese di aprile previsto un aumento salariale del 2%

Il nuovo aumento retributivo si aggiunge a quello del 4% in vigore da ottobre 2024

Il rinnovo del contratto siglato il 3 ottobre 2024, presso la sede dell’Ebat, dai presidenti provinciali di Coldiretti, Confagricoltura e Cia e dai sindacati dei lavoratori (Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) ha previsto novità economiche e normative per i circa 25.000 addetti del comparto a livello provinciale.
Dal punto di vista normativo l’accordo ha introdotto nuovi profili nella classificazione del personale, tra cui: addetti al taglio dell’erba con attrezzi manuali ivi compresi decespugliatori a motori; aggiunto responsabile di sala e reception, ivi compresi l’accettazione delle prenotazioni informatiche nell’azienda agrituristica; operatore di sala e di cucina nell’azienda agrituristica; addetti alla vendita diretta extra aziendale. Inoltre, è stato previsto un incremento del 10% delle ferie solidali, a carico del datore di lavoro, e sono stati introdotti permessi specifici per i lavoratori immigrati che devono sostenere gli esami di lingua italiana. Un’altra innovazione riguarda il diritto alla riassunzione, che ora terrà conto non solo delle giornate effettivamente lavorate, ma anche dei periodi di malattia e infortunio, riconoscendo così il diritto dei lavoratori a una maggiore continuità occupazionale. 
Dal punto di vista economico, all’aumento salariale del 4% in vigore da ottobre scorso si aggiunge un ulteriore 2% dal 1° aprile 2025; l’indennità di trasporto subisce un aumento del 30%.

INAIL: la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori 

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attività ispettiva (INAIL, circolare 7 aprile 2025, n. 26).

Con la circolare in commento, l’INAIL ha riassunto la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di sua competenza secondo gli orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati. Inoltre, l’Istituto ha anche riepilogato le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza, anche alla
luce delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi

La disciplina della prescrizione

L’articolo 2934, comma 1 del Codice civile prevede che ogni diritto si estingua per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La disciplina della prescrizione dei crediti dell’INAIL verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’articolo 112, comma 2 del D.P.R. n. 11241/1965 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 335/1995. 

Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Non hanno effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all’esercizio del diritto di credito da parte
dell’INAIL, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.

Il verbale di  accertamento e notificazione in materia assicurativa, anche se privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.

Il computo del termine di prescrizione

Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio.

L’accertamento ispettivo in materia assicurativa

Nella circolare in esame l’Istituto richiama la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) n. 4/2019, riguardante la verbalizzazione degli accertamenti ispettivi e il regime delle preclusioni di cui all’articolo 3, comma 20 della Legge n. 335/1995, dove si ribadisce che le verifiche dell’INAIL riguardano l’ambito assicurativo come definito con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 2 febbraio 2017, n. 2176.

Tale indicazione risulta coerente con l’articolo 7, comma 2, D.Lgs n. 149/2015, modificato dall’articolo 31, comma 12, D.L. n. 19/2024 che allo scopo di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva individua forme di coordinamento tra l’INL e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, ferme restando le rispettive competenze.

In particolare, l’Ispettorato nella citata circolare prevedeva  che le verifiche ispettive possano essere circoscritte:
– a un determinato oggetto;
– a un ambito territoriale (ad esempio, una specifica posizione assicurativa);
– a una determinata tipologia di posizione lavorativa;
– a un ambito temporale specifico.