Trattamento IVA delle operazioni di assegnazione di alloggi ai soci di cooperativa edilizia

In merito all’operazione di assegnazione di alloggi ai soci di una cooperativa edilizia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla possibilità di compensare il credito IVA con altri debiti di natura tributaria e sul corretto trattamento fiscale delle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla Società (Agenzia delle entrate, risposta 13 marzo 2024, n. 70).

L’Agenzia delle entrate analizza il caso di una cooperativa edilizia avente ad oggetto la costruzione, senza fine di lucro, di case popolari ed economiche a proprietà divisa da assegnare in proprietà ai soci, o da assegnare in locazione agevolata, nonché a proprietà indivisa da assegnare in godimento ai soci.

 

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa realizzano gli alloggi da affidare in godimento ai propri soci. La proprietà dell’immobile resta in capo alla cooperativa, che ne assicura la manutenzione e la gestione. Il socio utilizzatore corrisponde un canone per l’uso dell’alloggio, esercitando su di esso un diritto reale di godimento che nasce dal contratto societario.

Le cooperative edilizie a proprietà divisa o individuale hanno lo scopo di realizzare gli alloggi da assegnare in proprietà ai propri soci. Una volta ultimato l’immobile si procede al frazionamento del mutuo, all’assegnazione in via definitiva a mezzo rogito notarile e, se la cooperativa non intende varare nuovi programmi edilizi, allo scioglimento volontario della stessa.

Ai fini IVA, l’Agenzia ricorda che:

  • nelle cooperative a proprietà indivisa sono soggette al regime di imponibilità ad IVA le assegnazioni in godimento di case di abitazione ai propri soci. La relativa base imponibile è data ovviamente dall’ammontare dei canoni di godimento e l’imposta è esigile all’atto del pagamento dei canoni periodici;

  • nelle cooperative a proprietà divisa le assegnazioni degli alloggi ai propri soci rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici.

Sebbene la società affermi di essere una cooperativa a proprietà indivisa, non ha mai chiesto ai propri soci un canone di godimento a fronte dell’assegnazione a loro favore dell’alloggio. Tale mancata previsione determina l’impossibilità di ravvisare in capo all’istante il ricorrere della soggettività passiva IVA, che a sua volta è il presupposto per l’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA.

La preclusione del diritto alla detrazione fa, dunque, venir meno la possibilità per la cooperativa di vantare un credito IVA da poter utilizzare in compensazione e/o da chiedere a rimborso.

 

In merito, poi, alle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla società, l’Agenzia afferma che la prospettata natura di conferimento non collima con le relative modalità di contabilizzazione adottate dall’istante, che afferma di averli rilevati tra le passività dello stato patrimoniale in quanto considerati quali finanziamenti dei soci. Ciò denota che sono debiti contratti dalla cooperativa nei confronti dei propri soci e che ora intende estinguere in natura, ossia cedendo gli alloggi ai soci in proprietà esclusiva e definitiva.

Secondo il parere dell’Agenzia, l’istante agisce come cooperativa edilizia a proprietà divisa, circostanza che gli fa assumere la veste di soggetto passivo IVA.

All’atto della stipula del rogito notarile, si realizzano tutti i presupposti per la rilevanza ai fini IVA dell’operazione, il cui corrispettivo unitario, cioè quello relativo al singolo alloggio ceduto in proprietà definitiva ed esclusiva al socio, è dato dalla somma dei versamenti semestrali da quest’ultimo effettuati nel corso degli anni.

In merito al regime IVA applicabile, dunque, tali assegnazioni rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici.

Modello aggiornato per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

L’Agenzia delle entrate ha adeguato il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente, sostituendo quanto approvato con il provvedimento n. 62214/2018 (Agenzia delle entrate, provvedimento 14 marzo 2024, n. 125654).

L’Agenzia delle entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, approvato con provvedimento n. 58793/2017, come modificato con il provvedimento n. 62214/2018.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Pertanto il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, va a sostituire quanto approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2018.

Nel dettaglio, sono intervenute le seguenti modifiche:

  • nel modello è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;

  • nel modello, la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;

  • nel modello e nelle istruzioni la parola “25,82 euro”, è sostituita da “100,00 euro”;

  • nelle istruzioni, nel paragrafo “Eventi eccezionali”, è eliminato il codice 2;

  • in corrispondenza del rigo VP10 delle istruzioni, il titolo è sostituito dal seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, inoltre il primo periodo è sostituito dal seguente: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (D.L. n. 262/2006)”.

Le ulteriori modifiche che sono state apportate riguardano strettamente le specifiche tecniche allegate al modello, che è reso disponibile nella versione aggiornata sul sito internet dell’Agenzia.

Per quanto non diversamente disposto dal nuovo provvedimento, restano applicabili le disposizioni contenute nel precedente provvedimento n. 58793/2017.

 

INPS: modalità di comunicazione all’AdE dei dati sui familiari per i quali è stato riconosciuto l’AUU

Con un atto congiunto, l’Agenzia delle entrate e l’INPS hanno reso note le modalità con cui l’istituto comunica all’Agenzia, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale (Agenzia delle entrate, provvedimento 13 marzo 2024, n. 119578).

A partire dai dati relativi all’anno 2023, in via sperimentale, l’INPS trasmette in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’AUU, al fine di consentire all’Agenzia di utilizzare tali informazioni per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per l’anno d’imposta 2023, le informazioni relative ai familiari per cui è erogato l’AUU sono trasmesse con le modalità di seguito esposte, anziché per il tramite della Certificazione Unica.

 

Per ciascun percettore dell’AUU al quale è stata corrisposta almeno una mensilità della prestazione nel corso dell’anno solare di riferimento, analogamente alle informazioni indicate nel prospetto dei familiari a carico presente nella Certificazione Unica, l’INPS comunica esclusivamente il codice fiscale del percettore, il codice fiscale dei figli a carico minori di 21 anni per i quali è stato riconosciuto l’assegno e, se disponibile, il codice fiscale dell’altro genitore.

L’istituto comunica, inoltre, il numero di mesi dell’anno per cui è stato versato l’assegno e la ripartizione percentuale tra i genitori in questi mesi.

Le comunicazioni contengono esclusivamente i dati relativi ai soggetti per i quali l’INPS ha verificato la genitorialità nell’ANPR ovvero nel nucleo familiare indicato nella DSU.

La percentuale di carico fiscale dei familiari corrisponde a quella dichiarata dai genitori nella DSU oppure, in assenza di ISEE, a quella indicata nella domanda per il riconoscimento dell’AUU.

Per l’anno 2023 non sono comunicati all’Agenzia i dati relativi ai soggetti per i quali la domanda di riconoscimento dell’AUU è presentata dallo stesso minore di 21 anni, oppure dal tutore o dal genitore adottivo o affidatario.

 

La suddetta comunicazione avviene mediante un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti che utilizza protocollo FTP su rete VPN IPsec in modalità site-to-site, secondo quanto previsto dal Sistema di interscambio dati (SID) basato sul colloquio application-to-application tra sistemi informativi.

Gli invii possono essere ordinari, correttivi o di cancellazione.

Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni è il 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui, completata la ricezione del file e a seguito della elaborazione del file stesso, l’Agenzia delle entrate comunica all’INPS l’accoglimento, anche parziale, dei dati presenti nella comunicazione.

Differimento dei termini di pagamento per la Rottamazione quater: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di Rottamazione-quater, fornendo chiarimenti sul differimento dei termini di pagamento e sulla tempestività del versamento (Agenzia delle entrate, risposta 12 marzo 2024, n. 68).

L’articolo 1 della Legge n. 197/2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la Definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In particolate, al comma 232, si prevede che il pagamento delle somme avvenga in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

 

Tuttavia, con riferimento alla prima e alla seconda rata, il D.L. n. 145/2023 prevede, all’articolo 4-bis, che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 vengano considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Inoltre, al D.L. n. 215/2023 (Milleproroghe) è stato aggiunto l’articolo 3-bis, secondo cui il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

 

Stante i richiamati interventi normativi, con il solo riguardo al versamento effettuato dall’istante il 14 novembre 2023, l’Agenzia delle entrate ritiene che lo stesso possa considerarsi ”tempestivo“, ancorché intervenuto prima dell’entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.

Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell’istante per non aver versato le rate sono stati rimessi in termini dalle norme richiamate.

 

AdE: aggiornate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al precedente provvedimento n. 433608/2022 recante le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 marzo 2024, n. 105669).

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 433608/2022, contenente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, disciplina, tra l’altro, i servizi messi a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

 

Tra questi servizi, è prevista una specifica funzionalità che consente agli operatori IVA, nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.

Al riguardo, l’articolo 4-quinquies, comma 4, del D.L. 145/2023, ha eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.

 

Venuto meno questo vincolo, l’Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento n. 105669/2024, ha disposto la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.

 

Tali fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di interscambio.

Inoltre, anche per i consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

 

Il provvedimento chiarisce che la consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore ad un intermediario.

 

Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

 

Le suddette disposizioni decorrono dal 20 marzo 2024.