Regime Impatriati: se c’è continuità con il precedente lavoro scatta l’esclusione


Il dipendente di una società distaccato all’ estero e rientrato in Italia con un nuovo ruolo e la promozione a quadro non può fruire dell’agevolazione dell’Irpef prevista dal regime sugli impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in quanto sussiste una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa italiana (Agenzia Entrate – risposta 28 marzo 2022, n. 159).


 


Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.


Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.


L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero “non” possono fruire del beneficio in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Tale posizione mira ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, ma in ogni caso non preclude, comunque, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:
– il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
– il rientro in Italia del dipendente non si ponga in ” continuità” con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.


In tali ipotesi, le peculiari condizioni di rientro dall’estero del dipendente, rispondendo alla ratio della norma e non precludono al lavoratore in posizione di distacco l’accesso al beneficio.
Inoltre, recentemente, la stessa Agenzia, ha ulteriormente precisato che il beneficio fiscale non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
Inoltre, l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.
Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal nuovo ruolo aziendale e della relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto un profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
A titolo meramente esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:
– il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo aziendale;
– il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
– l’assenza del periodo di prova;
– clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
– clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.


Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame.
Nel caso di specie, indipendentemente dal nuovo ruolo assunto dal dipendente al rientro in Italia, conferito anche in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero, e dalla revisione della retribuzione, i termini e le condizioni contrattuali, così come il datore di lavoro, rimangono di fatto immutati.
La circostanza che continuino ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio, porta a considerare che la posizione lavorativa assunta al rientro del dipendente sia in ” continuità” con la precedente posizione lavorativa, continuando ad applicarsi le medesime condizioni contrattuali.
Pertanto, non sembra potersi ravvisare il requisito della ” discontinuità lavorativa”, in assenza del quale l’accesso al regime fiscale agevolativo deve considerarsi precluso.

Modalità e termini presentazione domande di agevolazione Fondo impresa femminile


Stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile e fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, con particolare riferimento all’iter di valutazione delle domande di agevolazione e ai punteggi attribuibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni, nonché alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l’erogazione delle agevolazioni (MISE – Decreto 30 marzo 2022).

L’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, destinato al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Il Fondo sostiene:
a) interventi per sostenere l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;
b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell’Unione europea e nazionale.
Per impresa femminile si intende l’impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
i. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;
ii. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
iii. l’impresa individuale la cui titolare sia una donna;
iv. la lavoratrice autonoma, ossia la lavoratrice la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
Ai fini della presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile, le domande, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo impresa femminile”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle date indicate al comma 13, secondo le modalità indicate al presente articolo.
L’accesso alla procedura:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa femminile richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale o alla lavoratrice autonoma ovvero, nel caso previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto 30 settembre 2021, alla persona fisica per conto dell’impresa femminile costituenda.
Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante dell’impresa. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 26 aprile 2022, una specifica richiesta all’indirizzo di posta elettronica indicato con congruo anticipo nell’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, riportante nell’oggetto “Fondo impresa femminile – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione della stessa impresa richiedente e del suo rappresentante. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta per cui, tenuto conto dei termini previsti al successivo comma 13 per la compilazione e la presentazione delle domande di agevolazione, le imprese femminili richiedenti sono tenute a trasmettere tempestivamente l’istanza.
Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione.
L’impresa femminile richiedente è tenuta a comunicare al Soggetto gestore tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni.
Non è ammessa la presentazione, nell’arco di quattro anni, di più domande di agevolazione da parte della medesima impresa femminile, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Le domande presentate fuori dai termini indicati, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica e quelle non corredate da un progetto imprenditoriale leggibile e redatto sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto gestore non saranno prese in esame.

Fondo Sanedil: campagna straordinaria emergenza covid-19

Fino al 30 settembre 2022 per gli iscritti al Fondo Sanitario per i lavoratori edili (Sanedil) è prevista una campagna straordinaria emergenza covid-19.

Gli iscritti al Fondo Sanedil, fino al 30 settembre 2022, potranno usufruire di un Test sierologico quantitativo IGG-IGM e, in caso di esito positivo del test, del Tampone naso faringeo per la ricerca RNA.
È previsto un solo Test sierologico quantitativo IGG- IGM per iscritto. Fermo restando che non è richiesta la prescrizione medica, salvo diverse disposizioni impartite a livello regionale, l’iscritto per richiedere un “Test sierologico quantitativo IGG- IGM” deve rivolgersi ad una struttura convenzionata.

Per il tampone naso faringeo per la ricerca RNA a seguito di test sierologico positivo, ferma restando la necessità della prescrizione del medico di base o dello specialista, che dovrà essere consegnata alla struttura il giorno dell’appuntamento, salvo diverse disposizioni impartite a livello regionale, l’scritto per richiedere un “Tampone naso faringeo per la ricerca RNA” deve rivolgersi ad una struttura convenzionata

In caso di positività al 1° tampone, l’iscritto potrà richiedere, seguendo nuovamente le procedure sopra descritte, un ulteriore/i tampone/i secondo le tempistiche stabilite dal medico curante per verificare la guarigione.
In questo ultimo caso, l’iscritto dovrà presentare alla Cassa Edile/EdilCassa, oltre alla documentazione prevista, anche il referto della positività al precedente tampone, in sostituzione del referto al test sierologico.


Edilizia Industria Pordenone: E.V.R. 2022



Firmato il 24/3/2022, tra l’Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste – ANCE Alto Adriatico e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL provinciali, l’accordo per la verifica e la determinazione degli importi dell’E.V.R. per l’annualità 2022 per i lavoratori Edili della provincia di Pordenone


A seguito dell’accordo di verifica sottoscritto il 24/3/2021, le Parti Sociali firmatarie del CIPL valido per le imprese territoriali che applicano il CCNL edilizia industria, hanno disposto che nella provincia di Pordenone l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2021 sarà erogabile nel corso del 2022 nella misura del 4% dei minimi tabellari, ovvero nella misura del 3% dei minimi tabellari.


La Cassa Edile della provincia di Pordenone riporta le principali indicazioni operative a cui sono tenute le imprese:


“Accertato l’importo dell’EVR provinciale come sopra definito, le imprese che applicano il citato integrativo provinciale sono quindi tenute a verificare se e in che misura sono obbligate a corrisponderlo, predisponendo, come previsto dal vigente CCNL, una verifica a livello aziendale legata all’andamento dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:


1. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone (depurate delle ore relative a cassa integrazione) negli anni 2018, 2019, 2020;
2. Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, negli anni 2018, 2019, 2020.
Per entrambi gli indicatori/parametri a livello aziendale sopra citati, l’impresa dovrà porre a confronto i trienni 2018-2019-2020 vs 2017-2018-2019.


All’esito della predetta verifica, l’impresa sarà tenuta a:


a) erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale pari al 3% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 luglio 2014 e in quote mensili qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe pari o positive;
b) erogare l’EVR nella misura minima provinciale (30% dell’EVR stabilito a livello provinciale) più il 50% dell’importo dell’EVR determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede la precedente misura minima qualora uno solo dei due suddetti indicatori/parametri aziendali faccia registrare una variazione pari o positiva; in altri termini, quindi, le imprese che si trovino in questa situazione dovranno erogare l’EVR nella misura del 52,5% (si veda tabella allegata);
c) non erogare l’EVR qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe negative.”


E.V.R. della provincia di Pordenone di competenza 2021 erogabile nel corso del 2022
















OPERAI – EVR Erogabile a livello Provinciale

Importo Orario

Qualifica

OPERAIO IV LIVELLO 0,1979
OPERAIO SPECIALIZZATO 0,1838
OPERAIO QUALIFICATO 0,1654
OPERAIO COMUNE 0,1414
















OPERAI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5%

Importo Orario

Qualifica

OPERAIO IV LIVELLO 0,1039
OPERAIO SPECIALIZZATO 0,0965
OPERARIO QUALIFICATO 0,0868
OPERAIO COMUNE 0,0742

























IMPIEGATI – EVR Erogabile a livello Provinciale

Importo Mensile

Livello

SETTIMO 48,9213
SESTO 43,1289
QUINTO 36,6906
QUARTO 34,2453
TERZO 31,7988
SECONDO 28,6191
PRIMO 24,4608

























IMPIEGATI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5%

Importo Mensile

Livello

SETTIMO 25,6837
SESTO 22,6427
QUINTO 19,2626
QUARTO 17,9788
TERZO 16,6944
SECONDO 15,0250
PRIMO 12,8419

Lavoratori occasionali: comunicazione preventiva via mail fino al 30 aprile


Dal prossimo 1 maggio, l’unico canale valido per assolvere l’obbligo della comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali è quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro.

Dal 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in parola accessibile tramite SPID e CIE.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile prossimo, è possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail.
Come anticipato, invece, a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non sono ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (Nota INL 28 marzo 2022, n. 573).