CONFESERCENTI VENETO: accordo per l’accesso agli ammortizzatori sociali

Sottoscritto il 9/2/2022, tra CONFESERCENTI Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali dei Lavoratori del Commercio, del Terziario e del Turismo, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS,l’accordo regionale sulle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali.

A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali 2022, le Parti – Confesercenti Veneto e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil del Veneto – hanno sottoscritto il 9 febbraio 2022, l’accordo per la regolamentazione delle procedure di accesso.
Premesso che:


– a seguito dell’emergenza epidemiologica ed economica legata al Covid-19, nel 2020 le parti sociali hanno siglato un accordo per le procedure semplificate per l’accesso agli ammortizzatori sociali e hanno attivato, per il tramite di Ente Bilaterale Veneto FVG, un portale per la gestione delle procedure di informazione e consultazione sindacale che permette una gestione semplificata dell’informativa da inviare alle OOSS provinciali da parte delle aziende e dei loro Consulenti del Lavoro e la validazione, anche a distanza, dei relativi accordi;


– la riforma degli ammortizzatori sociali allarga il campo di applicazione anche alle aziende con un numero medio di dipendenti negli ultimi 6 mesi pari o inferiore a 5;


– le parti riconoscono l’utilità e l’efficacia dello strumento adottato per il tramite di Ente Bilaterale Veneto FVG e confermano la necessità di adottare un sistema di procedure di informazione e consultazione sindacale semplificato e automatizzato come quello sperimentato, anche per la gestione ordinaria degli ammortizzatori sociali;


tutto ciò premesso, le Parti territoriali hanno convenuto quanto segue:


1. fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, l’azienda che intenda attivare, per la gestione delle sospensioni/riduzioni di attività gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, anche attraverso l’Associazione Datoriale a cui aderisce o conferisce mandato, invierà alle parti sociali, tramite l’Ente Bilaterale Veneto FVG la richiesta di attivazione delle previste procedure di informazione e consultazione sindacale, che permetta la verifica da parte delle OO.SS. circa le esigenze aziendali di attivazione dell’ammortizzatore sociale richiesto;


2. il presente accordo trova applicazione per le aziende che applicano integralmente il CCNL della specifica loro categoria all’interno dei settori Terziario e Turismo, nonché i relativi accordi territoriali integrativi, e siano aderenti all’Ente Bilaterale Veneto FVG;


3. i componenti provinciali delle OO.SS. preposti all’esame congiunto tramite tale procedura sono attualmente quelli indicati all’Allegato A dell’accordo in esame;


4. in conformità con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 18/2022, il presente accordo ha validità per gli ammortizzatori sociali erogati a partire dall’1/1/2022 ed è subordinato ad eventuali successivi provvedimenti governativi.

Indennità di malattia lavoratori TPL: attivata la procedura per il rimborso


2 mar 2022 Il Ministero del Lavoro fornisce istruzioni per la trasmissione dei dati necessari a consentire alle aziende del settore del trasporto pubblico locale l’accesso alle risorse destinate a coprire i maggiori oneri anticipati per l’integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale per l’anno 2021. (Comunicato del 28 febbraio 2022)


In particolare, le aziende aventi titolo al rimborso dovranno inoltrare a mezzo PEC al suddetto Ministero:
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato nonché la Tabella Oneri pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
La documentazione dovrà essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile; ciascun allegato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma apposta per esteso e leggibile;
ai sensi dell’art. 40 del DPR 445/2000, i certificati e gli atti di notorietà, da produrre nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono sostituiti dalle dichiarazioni, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. sopra citato, corredate da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Nel caso in cui non si disponga della firma digitale, l’allegato relativo alla Tabella Oneri va compilato elettronicamente, stampato e firmato. In esso dovrà essere inserito il numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nell’anno di riferimento e l’importo dell’onere complessivo dovrà corrispondere all’importo riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine del 31 marzo 2022, a pena di decadenza.
Le aziende escluse, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, possono attivare un contraddittorio con l’Amministrazione attraverso la formulazione di osservazioni e la presentazione di documenti.

Contributi per prodotti sfusi o alla spina: domande dal 1° marzo 2022


Per le imprese e i commercianti che promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina, via libera alle nuove richieste di contributi per prodotti sfusi o alla spina (INVITALIA – Comunicato 01 marzo 2022)

A partire dal 1° marzo e fino al 30 aprile 2022 potranno nuovamente presentare la domanda per ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2021.
La richiesta si presenta esclusivamente online sulla piattaforma informatica di Invitalia.
L’iniziativa è destinata a esercizi commerciali di vicinato e alla media e grande distribuzione per la predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi che predispongano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.
La misura prevede un rimborso pari alla spesa sostenuta, fino a un importo massimo di 5.000 euro, che sarà corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili e nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
La modulistica e il bando sono reperibili sul sito Ministero Transizione Ecologica.


INL – Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: nuove Faq

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 01 marzo 2022, n. 393, fornisce nuovi chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

– Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della normativa (L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021) concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
Ciò in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalle disposizioni di cui sopra, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.


– Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.


– Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali.


– In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).


– Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non può ritenersi equiparabile ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni.


– Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.


– Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti non sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto essendo svolte all’estero sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.


– Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.


– Non è previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero.
Questo perché si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione di cui sopra.


– La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell’11/01/2022.

Fisco: chiarimenti su rivalutazione e riallineamento


Forniti chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Agenzia delle entrate – Circolare 01 marzo 2022, n. 6/E).

La presente circolare, nella Parte I e III, fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto agosto) utilizzando lo schema della circolare domanda-risposta, alla luce delle criticità rappresentate dai contribuenti nelle istanze di interpello lavorate e di quelle sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
Al riguardo, l’Agenzia precisa che tenuto conto che la disciplina prevista dal citato articolo 110 rinvia a previsioni già presenti nei precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento, si applicano, in quanto compatibili, i chiarimenti già forniti dai diversi documenti di prassi (cfr., da ultimo, circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, a commento della misura analoga contenuta nei commi da 556 a 563 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – di seguito Legge di bilancio 2017 – che, a sua volta, rinvia alle precedenti circolari n. 18/E del 13 giugno 2006, n. 11/E del 19 marzo 2009 e n. 13/E del 14 giugno 2014).
Nello specifico, per quanto attiene ai profili sostanziali (Parte I) le precisazioni riguardano:
– la rivalutazione dei diritti immateriali giuridicamente tutelati ma non iscritti in bilancio;
– la rivalutazione dei diritti immateriali derivanti dall’adesione a un consorzio di tutela per la produzione di un prodotto alimentare;
– la rivalutazione di un diritto all’uso di spazi per l’esercizio di attività commerciale ottenuto gratuitamente;
– la rivalutazione di una porzione di fabbricato conseguente a un frazionamento operato nel 2021;
– la rivalutazione di un impianto fotovoltaico con opzione di riscatto prevista entro il 2019, ma esercitata nel 2020;
– la rivalutazione di un bene da parte di una società che ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del Regio Decreto n. 267 del 1942;
– l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione/riallineamento in ipotesi di fusione per incorporazione, effettuata nel corso dell’esercizio 2020, di una società controllata, acquisita nel corso dell’esercizio 2019;
– il trattamento della riserva da rivalutazione/riallineamento in caso di operazioni straordinarie;
– la disciplina del saldo attivo di rivalutazione di un bene immobile da parte di società in contabilità ordinaria che ha rivalutato il bene, ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008, in un periodo d’imposta precedente, in cui adottava la contabilità semplificata;
– l’affrancamento parziale delle riserve in sospensione d’imposta vincolate a seguito del riallineamento dei maggiori valori: natura riserve affrancate e individuazione delle stesse;
– il riallineamento delle divergenze di valore di cespiti il cui costo storico risulta già riallineato in base a precedenti discipline;
– il riallineamento delle divergenze derivanti da cessioni infragruppo determinate in applicazione dell’articolo 123, comma 1, del TUIR;
– l’incapienza di patrimonio netto rispetto ai maggiori valori da riallineare;
– l’irrilevanza degli incrementi delle divergenze di valore verificati nell’esercizio di riferimento del riallineamento (2020);
– la modalità di determinazione del piano di ammortamento del valore riallineato in presenza di valori fiscali residui al 31 dicembre 2019;
– la possibilità di apporre il vincolo di sospensione fiscale su riserve vincolate sotto il profilo civilistico;
– la determinazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva da riallineamento;
– l’apposizione del vincolo su riserve di capitali e loro successiva distribuzione in assenza di affrancamento;
– il riallineamento delle divergenze di valore derivanti sia da deduzioni fiscali operate per cassa sia da FTA;
– il riallineamento delle divergenze di valore relative alle c.d. operazioni pregresse per le quali non è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008;
– il riallineamento delle divergenze di valore del marchio derivanti da deduzioni effettuate ai fini IRES e IRAP;
– il riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’IFRIC 12;
– il riallineamento dell’avviamento attribuibile a diverse CGU, iscritto in bilancio a seguito di un’operazione di riorganizzazione;
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali (Parte III), i chiarimenti riguardano:
– il perfezionamento dell’opzione per il riallineamento di cui all’articolo 110, comma 8 e 8-bis, del decreto agosto;
– l’ammissibilità in sede di dichiarazione c.d. “tardiva” dell’opzione per il riallineamento di cui all’articolo 110, comma 8 e 8-bis, del decreto agosto;
– la rinuncia alla rivalutazione operata ai sensi della legge di bilancio 2020 per aderire alla rivalutazione di cui all’articolo 110 del decreto agosto;
– la rinuncia al riallineamento di cui all’articolo 15, commi 10 e ss., del decreto legge n. 185 del 2008 per aderire al riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto agosto;
– l’apposizione del vincolo di sospensione d’imposta in sede di approvazione (nel 2022) del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

La Parte II – articolata sempre secondo il suddetto schema domanda risposta – contiene, invece, specifici chiarimenti in ordine alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
In particolare:
– la società holding che affitta immobili alle controllate per lo svolgimento di attività nel settore alberghiero;
– la rivalutazione degli immobili detenuti da una società che opera nei settori alberghiero e termale in maniera non prevalente;
– la rivalutazione dei beni posseduti dal conduttore mediante contratto d’affitto di un’azienda che opera nel settore alberghiero;
– la rivalutazione dei beni posseduti da una società che svolge attività riconducibile al codice Ateco 55.30 – “Aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte”;
– la decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel settore alberghiero;
– la rivalutazione dei beni posseduti da società operante nel settore alberghiero con contestuale riallineamento del valore dell’avviamento;
– la trasformazione progressiva, modifica della durata dall’esercizio e rivalutazione nel settore alberghiero;
– l’esercizio “a cavallo”, modifica della durata dell’esercizio sociale e rivalutazione dei beni.