Rottamazione, Saldo e Stralcio: entro 8 agosto pagamento rate 2021


01/8/2022 Il termine, stabilito dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022), è fissato al 31 luglio 2022 ma, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il prossimo 8 agosto. (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – Comunicato 29 luglio 2022)

Il decreto in oggetto ha definito nuovi termini per mettersi in regola con i versamenti della definizione agevolata delle cartelle con la possibilità, per i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate in scadenza negli anni 2019 e 2020, di avvalersi, per le rate che erano previste nel 2021, di questa nuova scadenza e mantenere le agevolazioni previste.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2021 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la “Rottamazione-ter”; marzo e luglio per il “Saldo e stralcio”) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e Prenota”. Infine è possibile effettuare il versamento delle rate mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Chi non è più in possesso dei bollettini per effettuare il pagamento può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate alla definizione agevolata dove sono presenti anche tutte le informazioni utili. Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia dei bollettini all’indirizzo email indicato.
Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricarli direttamente e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.
La Legge n. 25/2022 ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della definizione agevolata previste nel 2022, con la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il prossimo 30 novembre.

Disciplina sulle Società Controllate Estere, ulteriori chiarimenti


Forniti ulteriori chiarimenti in relazione alla disciplina relativa alle Società Controllate Estere (CFC), con specifico riferimento a tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC, trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente (Agenzia delle entrate – Circolare 28 luglio 2022, n. 29/E).

La normativa CFC trova applicazione, ai sensi all’art. 167, co. 1, del TUIR, se il soggetto controllato estero, contemporaneamente:
i. è soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia (c.d. ETR test);
ii. ritrae proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo, sono qualificabili come passive income (c.d. passive income test).
In tali casi, il reddito realizzato dal soggetto controllato estero e` imputato per trasparenza al soggetto controllante residente, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 167 TUIR, a meno che quest’ultimo sia in grado di dimostrare che l’entità controllata svolge nel proprio Stato di residenza (o stabilimento) «un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali» (articolo 167, comma 5, TUIR, c.d. “esimente”).
In conseguenza del meccanismo applicativo della CFC così sommariamente ricordato, può verificarsi che la CFC sia tassata per trasparenza in uno o più esercizi – per ipotesi, negli esercizi n e n+1 – e in un esercizio successivo – per ipotesi, nell’esercizio n+2 – non integri le condizioni dell’ETR test o del passive income test.
Per tali ipotesi, la circolare n. 18/E/2021 ha confermato la posizione interpretativa contenuta nella precedente circolare n. 23/E/2011, in base alla quale una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, quest’ultima potrà fuoriuscire dal regime (oltre che nell’ipotesi di perdita di controllo non artificiosa) solo in caso in cui svolga una attività economica effettiva (paragrafo 7.3).
L’Agenzia ritiene, tuttavia, che tale impostazione, giustificata anche da esigenze di semplificazione, possa essere oggi superata per le considerazioni di seguito svolte, alla luce del fatto che il livello di tassazione e la percentuale di passive incombe possono oscillare di anno in anno. Tenuto conto che tali indici rappresentano condizioni di ingresso nel regime, disapplicabili attraverso la richiamata “esimente”, nel caso in cui in un determinato periodo d’imposta le citate condizioni non siano integrate, si ritiene che, simmetricamente, il contribuente possa fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa CFC scegliendo, anche alternativamente, di dimostrare l’esimente ovvero di superare le condizioni dell’ETR test e/o del passive income test. Tale posizione, oltre ad essere in linea con la nuova impostazione recata dalla Direttiva ATAD (Direttiva UE 2016/1164) può oggi trovare giustificazione nel fatto che l’eventuale fuoriuscita e l’eventuale rientro nel regime CFC e` adeguatamente governato: nel modello di dichiarazione dei redditi, infatti, e` stato approntato un efficace ed affidabile regime di “monitoraggio” dei valori della CFC che consente volontariamente (con un’opzione irrevocabile da comunicare all’Amministrazione finanziaria) di tenere traccia dell’andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), nonché dei valori fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC.
Ne consegue che il regime di tassazione per trasparenza, una volta adottato dal contribuente (per scelta volontaria oppure per il concretizzarsi delle condizioni di ingresso nel regime CFC), può venire ad interrompersi anche in base all’andamento dell’ETR test e/o del passive income test, restando ferma la facoltà del contribuente, sempre per ragioni di semplificazione, di continuare ad applicare la disciplina CFC sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le condizioni per fruire (anche) dell’esimente.
Tanto premesso, alla luce di tale nuova impostazione dovranno essere conseguentemente adeguate anche le linee interpretative precedentemente fornite nel par. 8. della circolare n. 18/E/2021 (in particolare, nei parr. 8.1., 8.2.1.i.a) e 8.2.3), allorquando la fuoriuscita dal regime CFC – in costanza di controllo – veniva ipotizzata soltanto a seguito di dimostrazione dell’esimente e non anche, come ora chiarito, per effetto della dimostrazione (anche o soltanto) dell’ETR test e/o del passive income test.
Resta fermo che, nei periodi in cui la tassazione per trasparenza non trovi applicazione, il “monitoraggio” dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite (anche virtuali) della CFC illustrato al paragrafo 7.1 della circolare n. 18/E/2021 deve comunque continuare qualora il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) tassazione per trasparenza.
Analogamente a quanto indicato al paragrafo 6 della citata circolare n. 18/E/2021, resta ferma da parte dell’Amministrazione finanziaria la necessità di garantire un adeguato presidio degli interessi erariali, verificando, sulla base di apposita analisi di rischio, se la mancata dimostrazione della “esimente” sia riconducibile a ragioni di semplificazione nella produzione degli elementi probatori attestanti il superamento delle predette condizioni ovvero alla impossibilità di dare prova di «un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali». In tale ultimo caso, ferma restando la non applicabilità della normativa CFC (in quanto, come detto, non ricorrono le condizioni sottostanti alla sua ratio), gli organi di controllo nell’ambito della citata analisi di rischio dovranno valutare:
– l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa sui prezzi di trasferimento nelle operazioni con l’entità controllata estera, allo scopo di assicurare che l’assenza di prove circa lo svolgimento di un’attività economica effettiva non sia sintomatica di fenomeni di distoglimento di reddito dall’Italia verso l’entità controllata estera (“diversion from parent jurisdiction”);
– l’utilizzabilità, in base ai fatti e alle circostanze del caso concreto, di altri strumenti eventualmente applicabili (ad esempio, le discipline di contrasto alla “esterovestizione” e all’interposizione ovvero la verifica delle condizioni per riconoscere la qualifica di beneficiario effettivo, etc.).


L’articolo 166-bis del TUIR detta i criteri per stabilire il corretto valore fiscale delle attività e passività delle società che si trasferiscono in Italia (disciplina comunemente nota come entry tax).
I rapporti fra la c.d. entry tax di cui al citato articolo 166-bis e il regime CFC sono stati oggetto di chiarimenti al paragrafo 8.1. della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021.
In particolare, è stato chiarito che ove una società estera che trasferisce la propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all’estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).
In proposito, occorre sottolineare che l’esempio esplicitato nella circolare è volto a fornire indicazioni generali sui valori di ingresso e il regime di tassazione per trasparenza previsto dal regime CFC. Il caso ivi considerato e` riferito a una CFC i cui redditi siano stati tassati per trasparenza, in continuità, per tutti i periodi di imposta che precedono il trasferimento di sede in Italia. Inoltre, si considera l’ipotesi in cui il trasferimento di sede nel nostro Paese avvenga il 1° gennaio, da qui il riferimento al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza.
L’ipotesi più specifica in cui una società sia stata tassata per trasparenza per effetto del regime CFC solo in alcuni periodi di imposta antecedenti all’ingresso in Italia deve essere necessariamente valutata caso per caso.


Ad ogni modo, si precisa che, in relazione all’ipotesi in cui il reddito della controllata estera sia imputato per trasparenza in capo al socio italiano in applicazione del regime CFC in un periodo d’imposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia.
In particolare, tale evenienza non assumerà rilevanza, ai fini del regime ex art. 166-bis del TUIR, qualora, nel predetto periodo d’imposta precedente al trasferimento, non si verifichino i presupposti applicativi della disciplina CFC ovvero sia dimostrata la circostanza esimente di cui all’articolo 167, comma 5, del TUIR.
Si osserva al riguardo che, laddove il trasferimento di sede avvenga dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo d’imposta, occorre far riferimento a tale periodo d’imposta come ultimo periodo di residenza all’estero cui riferire la verifica sopra descritta (cfr. anche par. 2.2. circolare 18/E/2021).
Infine, per i casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia di una entità estera non avviene in continuità di applicazione del regime CFC, l’eventuale riconoscimento dei maggiori valori fiscali al momento dell’ingresso prescinde dall’eventuale mantenimento della residenza fiscale dell’entità anche nello Stato di origine (ad esempio nel caso di doppia residenza). Ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 166-bis, infatti, è l’ingresso dei beni nel regime di imposizione italiano ai fini del reddito d’impresa.


 

Senza formazione professionale soggetti ad Iva i corsi di nuoto delle ASD


L’Associazione sportiva dilettantistica non usufruisce dell’esenzione Iva per i corsi di nuoto erogati ai minori in quanto si tratta di lezioni a scopo sportivo e ricreativo (Agenzia Entrate – risposta 27 luglio 2022 n. 393).

L’art. 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”.


Tale disposizione, coerentemente con quanto previsto dall’art. 132 della direttiva, subordina l’applicazione dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:


– devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;


– devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.


Con riferimento al presupposto soggettivo, deve essere attribuito un valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tali attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione. Inoltre, l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica e il riconoscimento deve riguardare il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare.


Con riferimento al profilo oggettivo, la Corte di Giustizia UE:


– ha ribadito che “i termini con i quali sono stati designate le esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della direttiva stessa, secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo;


– ha precisato che la nozione di insegnamento scolastico o universitario ai sensi della direttiva 2006/112, non si limita ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all’ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l’esercizio di un’attività professionale, ma comprende altre attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo.


Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, “la nozione di insegnamento scolastico o universitario” include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che, mediante tale nozione, il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione “di insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.


Con riferimento alle lezioni di nuoto, sotto il profilo oggettivo, in accordo alle indicazioni della Corte di Giustizia UE sopra illustrate, è necessario accertare se l’insegnamento del nuoto possa essere o meno riconducibile nell’ambito della nozione di “insegnamento scolastico o universitario”.


Al riguardo, la suddetta Corte, nella sentenza causa C-373/19, emanata nel 2021, vertente proprio su tale specifico argomento, ha statuito, tra l’altro, che “l’insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto nei confronti principalmente di bambini e diretto all’apprendimento delle basi e delle tecniche della disciplina del nuoto, presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.


Peraltro, i predetti corsi non possono essere considerati quali servizi di formazione o riqualificazione professionale, nell’accezione sopra evidenziata, piuttosto hanno uno scopo meramente ricreativo o sportivo.


Detto questo, i corsi di nuoto impartiti dall’ASD, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell’ambito dell’esenzione dall’IVA, in quanto, fermo restando l’eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione “di insegnamento scolastico o universitario”, come emerge dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.


Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti dall’ASD a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l’IVA nella misura ordinaria del 22%.


Brevetti+: domande per gli incentivi


Dal 27 settembre 2022 è possibile inviare le domande per gli incentivi


 


A partire dal 27 settembre 2022 le PMI interessate all’acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione economica di un brevetto potranno presentare a Invitalia le domande per richiedere gli incentivi previsti da Brevetti+.
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato infatti il bando per il 2022 dedicato ai contributi agevolativi: per la misura sono stati stanziati 30 milioni di euro (10 a valere su risorse PNRR).

Codice tributo tax credit restauro immobili di interesse storico e artistico


Codice tributo tax credit restauro immobili di interesse storico e artistico



Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (Agenzia delle entrate – Risoluzione 27 luglio 2022, n. 43/E).

L’articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui sopra è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, nella misura e alle condizioni ivi previste, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduto secondo le modalità ivi indicate.
Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’8 ottobre 2021, emanato ai sensi del articolo 65-bis, comma 6, del citato decreto legge n. 73 del 2021, sono stati disciplinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse.
In particolare, il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo al riconoscimento dell’agevolazione.
La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del richiamato decreto dell’8 ottobre 2021, comunica all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:
– “6979” denominato “credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Cultura e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.