Agevolazioni per la ceramica e il vetro artistico


Istituito il fondo per le imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano (MISE – Decreto 29 marzo 2022)

Possono beneficiare delle agevolazioni in oggetto:
a. le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.1 «Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro», con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia);
b. le imprese operanti nel settore della ceramica artistica la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.41 «Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali», con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia);
Le imprese in esame alla data di presentazione dell’istanza:
a. devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e attive alla data della presentazione della domanda. Ai fini dell’individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
b. devono avere sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia) alla data di presentazione dell’istanza. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
c. devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
d. non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»);
e. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
f. devono essere in regola con gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.
g. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che:
i. risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
ii. i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
iii. nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
iv. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
h. Devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le imprese richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) tramite presentazione, all’atto della domanda di contributo, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Chiarimenti sulla detrazione per l’installazione dei pannelli solari


L’Agenzia delle Entrate con la circolare 25 luglio 2022 n. 28/E ha fornito chiarimenti sulla detrazione spettante per l’installazione dei pannelli solari.

Per gli interventi di installazione di pannelli solari di cui all’art. 1, co. 346, L. n. 296/2006, la detrazione spetta nel limite di euro 60.000 ad immobile ed è calcolata nella misura del 65% delle spese.


Gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università.


Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici.


Per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009, collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.


Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007. In alternativa alle garanzie e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.


La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda.


Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione.


Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari.


Ridotte accisa e IVA su alcuni carburanti


Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 19 luglio 2022).

A decorrere dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022:
a) le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 3 agosto 2022 al 21 agosto 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 1° settembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti, quali: benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti e gas naturale usato per autotrazione, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 21 agosto 2022.


Modello 730/2022: la guida sulle detrazioni pluriennali relative ad immobili


La circolare 28/E del 25 luglio 2022 dell’Agenzia delle entrate rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tale Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
– per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto;
– per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 25 giugno 2021, n. 7/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E e del 4 aprile 2017, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro, i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.
I chiarimenti forniti nella Raccolta sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022; per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.
La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine, è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.

Agevolazioni in favore delle imprese: tasso da applicare


Definto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese (MISE – Decreto 22 luglio 2022)

Il MISE con il decreto in oggetto ha definto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.


A decorrere dal 1° agosto 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all’1,38%.