Rinuncia al TFM: la tassazione è legittima

 



Il trattamento di fine mandato rinunciato dal socio amministratore è soggetto a tassazione in quanto da un lato costituisce un incasso in senso giuridico e dall’altro arricchisce il socio stesso sotto forma di aumento del valore della partecipazione sociale (Corte di Cassazione – ordinanza 14 aprile 2022, n. 12223).

Secondo i giudici della Corte, in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 88 del Tuir che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 della ritenuta fiscale cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta. La rinuncia al credito da parte del socio costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. In tale contesto, la rinuncia del credito da parte di un socio è espressione della volontà di patrimonializzare la società e pertanto non può essere equiparato alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. La rinuncia quindi presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato.


La Corte, pronunciandosi su controversie analoghe, ha affermato con riferimento alla rinuncia ai compensi per royalties da parte del socio di maggioranza, che la stessa ne presuppone logicamente il conseguimento con ineludibile soggezione al proprio regime fiscale. Ciò in quanto tale rinuncia costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. Ne deriva che la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, utilizzato. Pertanto ne consegue la tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest’ultima di operare la ritenuta.


Nello stesso senso, con riferimento alle rinuncia effettuata dal socio amministratore al trattamento di fine mandato, la Corte ha riconosciuto la valenza della teoria dell’incasso giuridico sostenuta dall’Amministrazione finanziaria.


Convenzioni formative per la “qualifica professionale “ai fini AEO


Forniti chiarimenti sulla convenzione relativa all’organizzazione dei corsi ai fini dell’attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale “ai fini AEO (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Comunicato 19 aprile 2022).

Per chiedere l’accreditamento ai fini doganali di corsi formativi utili anche all’ottenimento della cosiddetta “qualifica professionale ai fini AEO”, prevista ai sensi dell’articolo 39, lettera d) del Regolamento UE n. 952/2013, i soggetti titolati dovranno procedere sulla base dello schema di Convenzione appositamente previsto, disponibile alla sezione del sito ADM (link: Home -> L’attività -> Dogane -> Operatore Economico Autorizzato –> AEO -> Attività formativa per il conseguimento della “Qualifica Professionale” ai fini AEO –> Convenzioni formative).
Per la dovuta uniformità amministrativa, l’Agenzia in materia rinvia:


– alla Determinazione Direttoriale prot.n. 123923/RU del 29 aprile 2020, che regola l’iter relativo all’accreditamento preventivo dell’attività di formazione presentata dai soggetti erogatori;
– allo schema di Convenzione per la disciplina delle docenze prestate dal personale ADM ai corsi precedentemente accreditati e per regolamentare gli aspetti amministrativi connessi a tali docenze;
– all’elenco aggiornato dei corsi formativi accreditati pubblicati nella specifica sezione del sito di ADM.


Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti


Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti (MEF – Decreto 06 aprile 2022)

Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi.
Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022. L’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti si applica a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022.
Alle minori entrate derivanti dalle sopra indicate disposizioni, si provvede con quota parte, pari a 329,13 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto.


Obbligo di tracciabilità dei pagamenti escluso per le associazioni pro-loco


Per le associazioni pro-loco non sussistono gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti oltre la soglia dei mille euro previsti per gli enti e le associazioni sportive (Corte di cassazione – sentenza 04 aprile 2022, n. 10711).

L’art. 9- bis del D.L. n. 417/1991 ha stabilito che alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991.
L’art. 9-bis, pertanto, ha esteso alla generalità degli enti di tipo associativo, senza fine di lucro, e alle pro-loco, unicamente le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398/1991, la quale non prevede obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti. L’esercizio dell’opzione per il regime della L. n. 398/1991 non determina automaticamente, dunque, alcun obbligo relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Con l’art. 25, L. n. 133/1999, come modificato dall’art. 37, co. 5, L. n. 342/2000 è stato introdotto, al comma 5, l’obbligo per le società, gli enti o le associazioni sportive dilettantistiche di effettuare i pagamenti e i versamenti tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità.
Dal dettato della norma non è presente alcuna previsione circa l’applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti nei confronti delle altre associazioni.
Successivamente però tale adempimento è stato esteso, mediante specifici interventi legislativi, a soggetti inizialmente non contemplati.
L’art. 90, co. 1, L. n. 289/2002, ha disposto che alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, si applicano non solo le disposizioni della L. n. 398/1991, bensì anche le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
L’art. 2 , co. 31, L. n. 350/2003, ha attuato la medesima disposizione nei confronti delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
Pertanto, l’obbligo di effettuazione dei pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398/1991 ma nei confronti di:
– società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di Iucro;
– società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;
– associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.


Nessuna estensione generalizzata è stata operata dal legislatore nei confronti tutte le associazioni senza fine di lucro e alle associazioni Pro Loco.


ISA 2022: approvati nuovi indici


Pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2022, il decreto 21 marzo 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che approva nuovi 88 indici sintetici di affidabilità fiscale e gli elementi necessari per la determinazione del punteggio di affidabilità.

I nuovi indici approvati sono di competenza del periodo d’imposta 2021 e sono relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
Restano esclusi:
– i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569;
– i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
– le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
– i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;
– i soggetti che, nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi. Tali soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

Punteggio di affidabilità fiscale

Sulla base degli indici approvati, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente è espresso, su una scala da 1 a 10, anche al fine di consentire l’accesso al regime premiale.
Il programma informatico realizzato dall’Agenzia delle entrate di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Il programma informatico consente altresì al contribuente la possibilità di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Ulteriori attività economiche alle quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con DM 02 febbraio 2021

Per effetto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e successivi, i seguenti indici sintetici di affidabilità fiscale sono applicabili anche alle attività economiche di seguito elencate:
– ISA BD09U – applicabile anche alle attività di: fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno, codice attività 16.23.21; fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere), codice attività 16.23.22;
– ISA BD20U – applicabile anche all’attività di: presagomatura dell’acciaio per cemento armato, codice attività 24.33.03;
– ISA BD40U – applicabile anche all’attività di: fabbricazione di luminarie per feste, codice attività 27.40.02;
– ISA BG04U – applicabile anche alle attività di: gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi, codice attività 93.21.01; gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati, codice attività 93.21.02;
– ISA BG67U – applicabile anche all’attività di: attività di lavanderie self-service, codice attività 96.01.30;
– ISA BK30U – applicabile anche alle attività di: attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti, codice attività 74.90.31; attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica, codice attività 74.90.32; attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica, codice attività 74.90.33.


Per effetto della soppressione di alcuni codici attività a seguito dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, i seguenti indici sintetici di affidabilità fiscale non sono più applicabili alle attività economiche di seguito elencate:
– ISA BD09U – non più applicabile all’attività di: fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia, codice attività 16.23.20;
– ISA BG04U – non più applicabile all’attività di: parchi di divertimento e parchi tematici, codice attività 93.21.00.