CCNL Federcasa: mancato accordo sul rinnovo

Mancato accordo al Ministero del Lavoro sulla procedura di raffreddamento attivata per il rinnovo del contratto 

Dopo mesi di trattative per il rinnovo del CCNL 2019-2021 applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa le associazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno comunicato che nei giorni scorsi è sottoscritto il  verbale sul mancato accordo per la procedura di raffreddamento attivata dal Ministero del Lavoro sulla richiesta – presentata il 25 ottobre scorso.
I sindacati hanno, infatti, ritenuto necessario concludere negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, sulla base della mancata disponibilità da parte di Federcasa ad accogliere le richieste sindacali.  
Secondo questi ultimi, l’associazione datoriale, dopo mesi di trattative, non ha ancora presentato una proposta in linea con le richieste dei lavoratori, soprattutto in merito all’adeguamento del salario al potere di acquisto delle retribuzioni dopo anni di inflazione, né in termini di valorizzazione professionale del personale e di revisione del sistema di classificazione.
I sindacati sono, pertanto, intenzionati a proseguire la mobilitazione con assemblee nelle aziende, presidi e iniziative territoriali, sollecitando, anche, l’intervento delle amministrazioni regionali.

Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi: semplificazione degli adempimenti

L’INL, in ottica di semplificazione, fornisce alcune indicazioni in merito agli obblighi amministrativi posti a carico dell’impresa distaccante (INL, nota 20 dicembre 2023, n. 2401).

L’INL è chiamato a valutare la possibilità di recepire, nel sistema nazionale italiano, alcune pratiche selezionate dalla Commissione europea tra quelle già adottate in altri Stati membri e mirate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento.

 

In particolare, gli adempimenti in questione sono quelli previsti dall’articolo 10, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 136/2016, ovvero quelli a cui è tenuta l’impresa distaccante durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione e cioè:

 

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

 

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

 

Con riferimento all’obbligo di conservazione dei documenti previsto dalla sopra riportata lettera a), in ottica di semplificazione degli adempimenti, l’Ispettorato ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. 

 

Il personale ispettivo potrà sempre compiere una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro, la quale potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.

 

Riguardo invece all’obbligo dell’impresa distaccante di designare un referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, viene chiarito che il soggetto referente designato per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale: sarà sufficiente, come del resto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni, sia per le interlocuzioni.

CCNL Agricoltura Impiegati: presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. richiedono aumenti retributivi in linea con l’aumento del costo della vita

Si sono aperte nei giorni scorsi le trattative per il rinnovo del contratto applicabile ai quadri ed impiegati agricoli, in scadenza al 31 dicembre 2023. Il rinnovo coinvolge oltre ventimila lavoratrici e lavoratori ed avrà validità per il periodo 2024-2027.
Confederdia e le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato i contenuti della piattaforma alle parti datoriali, sottolineando le ottime performance del settore agricolo italiano nonostante le tensioni internazionali e l’incremento generalizzato dei prezzi. I Sindacati hanno rappresentato la necessità di dare risposte al passo con le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni sociali che impattano sul lavoro in maniera sempre più rilevante.
Tra gli obiettivi principali, quello di garantire un aumento economico adeguato, che consenta ai dipendenti e alle loro famiglie di recuperare il potere di acquisto perso di fronte alle impennate inflazionistiche e all’aumento del costo della vita.
Le Parti Sociali, esprimendo la comune volontà di giungere quanto prima al rinnovo del contratto, hanno già calendarizzato i prossimi incontri per il 16, 24 Gennaio e l’8 Febbraio, per entrare nel merito delle singole tematiche da affrontare.

Conguaglio di fine anno: chiarimenti e precisazioni

Fornite le indicazioni sulle operazioni di fine anno 2023 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens (INPS, circolare 20 dicembre 2023, n. 106).

L’INPS anche quest’anno ha comunicato le indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, per quel che riguarda il termine per l’effettuazione del conguaglio, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024), anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Inoltre, in considerazione che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS segnala che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

Nella circolare in commento, vengono, infine, illustrate, tra le altre, le modalità di rendicontazione degli elementi variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995) pari per il 2023 a 113.520 euro, del contributo aggiuntivo IVS 1% (per il 2023, il limite è risultato 52.190 euro che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.349 euro), dei fringe benefits, dei prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR), ecc.

CCNL Grafica ed Editoria – Industria: sottoscritta l’ipotesi per i dipendenti del settore

Stabiliti incrementi retributivi, Una Tantum, costituzione dell’EBP e novità normative 

Le Sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno reso noto, tramite comunicato, che il 19 dicembre 2023, insieme alle Associazioni datoriali Assografici, Aie e Anes, è stata siglata l’ipotesi di accordo per i lavoratori del settore grafico ed editoriale. Tra le novità più importante si segnalano, sicuramente, quelle economiche. Infatti, è stato disposto un aumento delle retribuzioni pari al 13,5%, come previsto dagli indici IPCA. Nella fattispecie, l’incremento retributivo è pari a 270,00 euro, di cui 252,00 euro lordi sui minimi tabellari e 18,00 euro sul welfare (Byblos e Salute Sempre).
Un importante passo avanti, segnalano le Parti, è dato dalla costituzione dell’Ente Bilaterale Permanente, il quale è investito del compito di gestire e monitorare, nel periodo di vigenza contrattuale (2024-2026), l’andamento del settore, l’organizzazione del lavoro, nuovi strumenti tecnologici, in particolar modo l’intelligenza artificiale.
Dal punto di vista economico, oltre al già menzionato aumento, è prevista l’erogazione di un’Una Tantum pari a 200,00 euro lordi, di cui 100,00 allo scioglimento della riserva, prevista indicativamente per febbraio 2024, e 100,00 euro con la retribuzione di gennaio 2025. L’aumento sui minimi è pari a 252,00 euro lordi per i livelli B3/2° da riparametrare nelle seguenti modalità:

90,00 euro, marzo 2024;

30,00 euro, ottobre 2024;

30,00 euro, maggio 2025;

50,00 euro, ottobre 2025;

52,00 euro, luglio 2026.

Per quel che concerne la parte normativa si segnalano: aggiornamento della classificazione del personale, con nuovi profili in ambito digital; inserimento della Banca Ore del tempo per favorire la gestione di esigenze personali o per supportare criticità; definizione del regolamento per la gestione di ferie e ROL solidali; sperimentazione in ambito aziendale e a parità salariale di modelli di riduzione orario di lavoro, tramite il contratto di II livello; lavoro agile; aggiornamento della normativa sui contratti a termine e relativa stabilizzazione dei lavoratori; definizione della fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/92; aumento dello 0,20% del contributo a carico delle aziende che aderiscono al Fondo Byblos che passa così all’1,4% per i lavoratori assunti prima del 2016 e all’1,9% per quelli assunti dopo, con rafforzamento dell’Assistenza sanitaria integrativa che passa a 13,00 euro a carico delle imprese, confermata fino al 31 dicembre 2026 con estensione ai contratti a termine di durata non inferiore ai 12 mesi; formazione mirata alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere; definizione di una procedura di confronto per la gestione dei trasferimenti di ramo d’azienda.

Viene precisato inoltre che, al fine di illustrare i contenuti ed avviare le assemblee di consultazione, è convocata un’assemblea il 9 gennaio 2024.