ISEE: le novità sulla presentazione della DSU nella Legge di bilancio 2023

A decorrere dal 1° luglio 2023 diventa prioritaria la modalità di presentazione della DSU da parte dei cittadini attraverso la precompilata, come da modifica introdotta dalla nuova Legge di bilancio (Art. 1, co. 323, Legge n. 197/2022).

La Legge di bilancio 2023, all’articolo 1, comma 323, adotta misure di semplificazione in materia di ISEE, intervenendo con modifiche sull’articolo 10 del D. Lgs. n. 147/2017.

 

Come ben noto, per facilitare il rilascio dell’ISEE, il richiamato decreto ha introdotto la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

 

La disposizione in oggetto, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2022, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.

 

A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.

 

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. 

 

Abrogato, invece, il comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 147/2017contenente norme prescrittive ormai soddisfatte con l’emanazione del D.M. 9 agosto 2019 (fissazione della data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU; fissazione della data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell’ISEE corrente; determinazione delle componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate). 

CCNL Lavoro Domestico: il confronto sull’aggiornamento dei minimi è fissato per il prossimo 11 gennaio

Nel secondo incontro del 3 gennaio 2023 i Sindacati hanno affermato che l’allarmismo paventato dalle associazioni datoriali sull’aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro è infondato

I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, al termine del secondo incontro della Commissione Nazionale (così come previsto dall’art. 38 del CCNL) tenutosi il 3 gennaio 2023 in modalità telematica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno affermato che non ci sarà nessun rischio “stangata” sulle famiglie con l’aggiornamento dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio applicati agli assistenti familiari (colf, badanti e baby sitter) in Italia, a fronte della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevato dall’Istat al 30 novembre 2022.
Hanno altresì affermato che l’allarmismo delle associazioni datoriali, che hanno paventato un aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro mensili, è infondato, in quanto si tratterebbe di aumenti previsti dal CCNL per andare incontro alle esigenze di un settore estremamente debole, dal punto di vista salariale e normativo.
Durante l’incontro i sindacati hanno accolto positivamente le nuove posizioni delle associazioni datoriali Fidaldo e Domina, inizialmente indisponibili a corrispondere l’aumento retributivo così come previsto dal CCNL, comportando di fatto una riapertura della trattativa alla quale ha preso parte, in modo del tutto inedito, anche una rappresentanza politica del Governo. Un segnale positivo per le parti sindacali, unite nella richiesta di un adeguamento annuale in base all’indice Istat (pari al 100% dello stesso, come previsto dal CCNL in vigore, e all’80% in caso di mancato accordo), anche alla luce della nota e sempre crescente fragilità del settore.
L’incontro si è concluso con la riprogrammazione di due nuovi momenti di confronto fissati per il prossimo 11 gennaio e, in sede ministeriale, il prossimo 16 gennaio.

 

Sostegno per i familiari dei sanitari morti a causa del Covid: partono le domande

Dal 3 gennaio al via la possibilità di presentazione delle istanze per il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (INAIL, circolare 3 gennaio 2023, n. 1).

L’INAIL rende noto che a decorrere dal 3 gennaio 2023 è possibile presentare le domande per ottenere il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la dotazione
di 15 milioni di euro, a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio.

L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il 4 marzo 2023 esclusivamente mediante il servizio “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19” disponibile sul portale Inail al seguente percorso: Servizi per te> Lavoratore.
Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di Spid, Cns o Cie. Tra le condizioni necessarie per il riconoscimento del beneficio, va segnalato che il de cuius deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022.

 

Beneficiari e natura dell’elargizione

 

La speciale elargizione, prevista dall’articolo 22-bis del D.L., n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 27/2020, spetta in particolare a: al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi; in mancanza dei superstiti appena citati, ai genitori naturali o adottivi. Per ottenere la il beneficio non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento. Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti. Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile.

L’elargizione in oggetto è una prestazione economica una tantum a carattere indennitario, la cui misura sarà approvata con decreto del Capo del Dipofam in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e
accolte le istanze da parte dei beneficiari.  Il beneficio corrisposto in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall’Istituto. La speciale elargizione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è soggetta a tassazione.

 

Documentazione da allegare all’istanza

 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito riportata: titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto per le categorie ivi indicate; contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022; documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022. Nel caso di rappresentanza o di delega, oltre alla documentazione suddetta dovrà essere allegata la documentazione comprovante lo status di rappresentante legale di uno o più familiari o, in caso di domanda cumulativa presentata da uno dei beneficiari, la delega rilasciata da tutti gli altri familiari. È ammessa anche l’istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.

Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dell’istanza sono disponibili nella sezione Guide manuali operativi>Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19. Eventuali richieste di ulteriori informazioni e di assistenza possono essere inoltrate tramite il servizio “Inail risponde”.

Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA): le modifiche agli aspetti contributivi

L’INPS riassume le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), specificatamente per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, alla luce delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2022 (INPS circolare 4 gennaio 2023, n. 1).

L’articolo 1, commi 191 e 192, della Legge di bilancio 2022, ha ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, includendovi, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca e i lavoratori a domicilio.

 

In ragione della nuova formulazione degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, come modificati dalle sopra richiamate disposizioni della Legge di bilancio 2022, i trattamenti CISOA si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello) e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato di terzo livello).

 

Pertanto, in virtù delle suddette modifiche, l’INPS ricorda che, per il finanziamento dei trattamenti di CISOA, le imprese agricole interessate sono tenute a versare il relativo contributo di finanziamento, pari all’1,50% dell’imponibile contributivo, dal 1° gennaio 2022, anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.

 

Gli obblighi contributivi in argomento sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel settore agricolo.

 

Nella circolare in commento l’INPS fornisce anche le istruzioni operative per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens e PosAgri.

 

In particolare, i datori che operano in Uniemens, per il versamento del contributo CISOA, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a dicembre 2022, per il personale apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante), e per gli apprendisti mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, valorizzeranno – all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, <CausaleADebito> il valore di nuova istituzione “M038”, avente il significato di “Versamento contributo CISOA anno 2022”; nell’elemento <AltroImponibile> l’imponibile dell’anno 2022 e nell’elemento <ImportoADebito> il contributo da versare nella misura dell’1,50% calcolato sull’imponibile dell’anno 2022.

 

Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in oggetto.

Accordo Ance Piacenza – Sindacati: assegno fino a 350,00 euro contro il caro vita

Istituito dalla Cassa Edile di Piacenza l’assegno Una Tantum “Assistenza energia 2022” destinato a tutti gli iscritti 

La Cassa Edile di Piacenza ha istituito “Assistenza energia 2022”, un assegno Una Tantum destinato agli iscritti di importo fino a 350,00 euro netti, a seconda delle ore di lavoro denunciate nel corso degli ultimi 2 anni.
L’iniziativa, frutto di un’intesa tra Ance Piacenza e i sindacati Feneal-Uil Parma e Piacenza, Filca-Cisl Parma Piacenza e Fillea-Cgil Piacenza, offrirà un sostegno agli operai, colpiti dal grave rincaro delle bollette e dei beni di prima necessità.
La Cassa Edile provvederà all’erogazione dell’assegno previa identificazione dei beneficiari attraverso la verifica di alcuni requisiti.
Per garantire ulteriori risposte ai lavoratori i Sindacati hanno affermato che sarà necessario firmare nel più breve tempo possibile il rinnovo dei contratti provinciali di secondo livello.