Autoliquidazione 2022/23: le istruzioni operative dell’INAIL

Fornite le indicazioni alle riduzioni contributive e riepilogate le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro (INAIL, nota 30 dicembre 2022).

L’Istituto ha comunicato anche quest’anno le istruzioni in materia di Autoliquidazione. In particolare, per quel che riguarda le scadenze, l’INAIL riporta che fermo restando il termine del 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 è il 28 febbraio 2023.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni soltanto con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.

A loro volta, i datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio. Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

– per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

– per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

Il premio di autoliquidazione, comunque, può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2022 determinato dal MEF.

 I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023) devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2023 la
comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Nella nota in commento, l’INAIL elenca poi, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2022/2023: riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT); sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN); sgravio per il Registro Internazionale (PAN); incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT); riduzione per le imprese artigiane (PAT); riduzione per Campione d’Italia (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
svantaggiate (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT); incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Infine, l’Istituto informa che i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili sul sito istituzionale a partire dalle seguenti date: riduzione di Presunto (PAT), 4 gennaio 2023; riduzione di Presunto (PAN), 3 gennaio 2023; invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT), 11 gennaio 2023; AL.P.I. online (PAT), 11 gennaio 2023; invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN), 12 gennaio 2023; richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN), 2 gennaio 2023.

Contributi previdenziali e assistenziali e operazioni di conguaglio 2022: le indicazioni dell’INPS

L’INPS fornisce alcune informazioni sulle operazioni di conguaglio da effettuare, relativamente all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, illustrando le modalità di rendicontazione per le diverse fattispecie e precisando i termini per lo svolgimento delle stesse (INPS, circolare 31 dicembre 2022, n. 139). 

Nella circolare in commento vengono illustrate le modalità di rendicontazione di diverse fattispecie, tra cui:

1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D.M. 7.10.1993;

2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995;

3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992;

4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;

5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di €. 258,23 (innalzato a €. 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d’imposta, con rinvio alle istruzioni contenute nel messaggio n. 4616/2022;

6) auto aziendali ad uso promiscuo;

7) prestiti ai dipendenti;

8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

10) gestione delle operazioni societarie.

 

Sono inoltre riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica. 

 

Gli eventi o elementi variabili della retribuzione che vengono considerati ai fini del conguaglio sono i seguenti: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).

 

Riguardo a quegli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2022, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2023, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. Conseguentemente, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens.

 

Ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.

 

Anche in sede di Certificazione Unica 2023 e di dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2022.

 

L’Istituto ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della Legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

 

In merito alle modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute, l’INPS ricorda che, attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata: per le modalità di compilazione del flusso UniEmens e i limiti di utilizzo della variabile retributiva FERIE, la circolare rinvia alla disciplina di dettaglio illustrata nell’apposito documento tecnico più volte richiamato.

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Previsti aumenti dovuti agli scatti di anzianità


A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono previsti nuovi aumenti dovuti agli scatti di anzianità. Si specifica che, ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione e si applica dopo 36 mesi dalla data di assunzione.
Di seguito gli importi.





























Livello Importo
Quadri 37,10
1 36,40
2 35,70
3 35,00
4 34,30
5 33,60
6 32,90
7 32,20

 

Lavoro agile: le modalità di comunicazione per i lavoratori fragili

Disponibile fino al 31 gennaio 2023 l’applicativo “Smart working semplificato” sul  sito servizi.lavoro.gov.it (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 31 dicembre 2022)

Grazie alla proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, disposta dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 306) le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse fino al 31 gennaio 2023 mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato“. Questa  modalità potrà essere utilizzata soltanto per i lavoratori che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 22 con durata “collocata” non oltre il 31 marzo 2023.

Inoltre, dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”.

Nel caso, invece, delle comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria, il Ministero del lavoro comunica che dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

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Nuovi minimi retributivi, aumento del ticket restaurant e Una Tantum


Ticket restaurant


Dal 1° gennaio 2023 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da 7,00 euro a 8,00 euro per ogni giornata di effettivo lavoro. Per effettivo lavoro si intende una prestazione lavorativa di almeno 5 ore giornaliere. In caso di attività lavorativa inferiore alle 5 ore giornaliere, il valore del ticket restaurant sarà oggetto di confronto a livello aziendale. Inoltre, l’indennità di mensa ove esistente, o il ticket restaurant, sarà erogato anche ai lavoratori impiegati in modalità agile.


Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1°gennaio 2023.






































Livello Minimo
Q1 1.935,57
Q2 1.935,57
A1 1.935,57
A2 1.822,27
B1 1.661,76
B2 1.586,22
B3 1.520,13
C1 1.463,48
C2 1.302,97
C3 1.208,55
C4 944,18

Una Tantum
Con la retribuzione del mese di gennaio 2023, a copertura dell’anno 2022, sarà corrisposto in un’unica soluzione un importo forfettario, definito secondo la scala vigente. 
L’Una Tantum non sarà utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali contrattuali, e sarà proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando invece come mese intero, le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale la predetta indennità verrà riproporzionata sulla base dell’effettiva prestazione. Gli eventuali periodi di ricorso agli ammortizzatori sociali nell’anno 2022 non incidono sul riproporzionamento.


















































Livello Parametro Una Tantum
Q1 205 740,65
Q2 205 740,65
A1 205 740,65
A2 193 697,29
B1 176 635,87
B2 168 606,97
B3 161 581,68
C1 155 560,00
C2 138 498,58
C3 128 462,45
C4 100 361,29