CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: continuano le trattative per l’unificazione

Riprendono le trattative sulle relazioni sindacali e su maggiori diritti e tutele dei lavoratori 

Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno incontrato la parte datoriale Anpas-Misericordie per l’unificazione dei CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas relativamente al triennio 2020-2022.
La riapertura del tavolo è avvenuta a seguito della mobilitazione dei sindacati, successivamente al rifiuto dell’associazione datoriale a proseguire il confronto.
L’obiettivo dell’incontro è stato cercare anche di trovare un accordo sull’unificazione dei due contratti con il CCNL applicabile ai dipendenti del settore Croce Rossa.
Sono, pertanto, riprese le trattative in merito alla parte normativa sospesa e in particolar modo la discussione è stata incentrata su relazioni sindacali, sul mercato del lavoro e sui diritti e sulle tutele, con l’introduzione del pagamento del periodi di maternità al 100%.
E’ stata, inoltre, formulata una proposta su premialità, indennità di turno per lavoro ordinario e conferma della disciplina dell’elemento distinto della retribuzione del CCNL 2010-2012.
Per quanto riguarda la retribuzione, le parti sociali hanno ribadito la volontà di conformare i minimi dei due contratti a quello del CCNL Croce Rossa 2020-2022.
Il prossimo incontro è fissato al 18 dicembre.

Al via la Consultazione Integrazioni Salariali sulla piattaforma OMNIA IS

Il nuovo servizio consente una visione integrata delle domande e dei pagamenti diretti da parte dell’INPS dei trattamenti di cui l’utente è un potenziale beneficiario (INPS, messaggio 16 novembre 2023, n. 4076).

L’INPS ha annunciato il rilascio del nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” accessibile a tutti gli utenti, nell’ambito del progetto PNRR “Piattaforma unica CIG (Omnia IS) – Servizi integrati per i pagamenti – Step 2”.

 

In particolare, nuovo servizio consente, tramite un unico punto di accesso, di avere una visione integrata dello stato delle domande e dei pagamenti diretti da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale di cui l’utente è un potenziale beneficiario.

 

Indicazioni operative

 

“Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” è accessibile dal portale dell’Istituto al link https://servizi2.inps.it/servizi/ConsultazioniSalarialiINTER oppure digitando nella barra di ricerca presente nella home page del portale istituzionale “Consultazione Integrazioni Salariali”.

 

Una volta entrati, a seguito di autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS), il sistema consente di consultare le domande e i pagamenti dell’utente relativamente alle integrazioni salariali percepite a pagamento diretto.

 

Al riguardo, l’INPS evidenzia che i dati riportati non sono aggiornati in tempo reale, bensì al giorno precedente quello della consultazione.

CCNL Scuola Pubblica: continua la trattativa sul comparto Istruzione e Ricerca

Aumenti salariali e riforma dell’ordinamento professionale tra le importanti novità

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro sulla riforma dell’ordinamento professionale del personale tecnico ed amministrativo relativamente al CCNL Scuola Pubblica – Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
A tal proposito l’Aran ha previsto due categorie di tecnici:
– il Tecnico di ricerca suddiviso in tre Aree, ossia Operatore, Collaboratore e Specialista;
– il Tecnico e amministrativo suddiviso in quattro Aree, ossia Operatore, Assistente, Funzionario ed Elevate Professionalità.
Ciò al fine di andare incontro a quanto demandato dalle OO.SS. coinvolte.
Circa la parte economica, l’Aran ha previsto la corrispondenza delle prime retribuzioni delle Aree con i livelli attuali al fine di evitare l’erogazione di assegni ad personam nella fase di passaggio tra i vecchi ed i nuovi inquadramenti professionali.
Nonostante le rigidità registrate sul punto, le Parti hanno deciso comunque di proseguire le trattative al fine di dar valore a tutto il personale di settore soprattutto per una crescita salariale rispetto a quella attuale.
A tal proposito fanno altresì sapere, che è stato fissato un ulteriore incontro per il prossimo 7 dicembre in modo da poter continuare il confronto.

 

CCNL Servizi Postali: rinnovati i contratti del settore recapiti, distribuzione e servizi postali

Novità economiche e normative per i dipendenti del settore

Il 14 novembre 2023 le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil Poste, insieme alle associazioni datoriali CNA e FISE hanno sottoscritto le ipotesi di rinnovo dei due contratti delle imprese private operanti nel settore dei recapiti, della distribuzione e dei servizi postali. I due testi risultano equivalenti, ad eccezione della parte riferita alla Bilateralità e al Fondo Sanitario, presenti in CNA e non recepiti da FISE.
Nello specifico, si segnalano elementi di novità rilevanti dal punto di vista normativo. In primo luogo, la sottoscrizione di una regolamentazione in tema di contrasto alle molestie sessuali, la previsione di congedi per le donne vittime di violenza di genere, l’estensione delle tutele già in essere per le tossicodipendenze ad etilisti e ludopatici. Il congedo matrimoniale viene esteso anche alle unioni civili. Introdotto, inoltre I’istituito della reperibilità e, in tema di inquadramento, inserite ed ordinate all’interno delle declaratorie alcune figure professionali.
Dal punto di vista economico è stato definito un incremento lordo medio mensile di 130,00 euro (parametrato sul livello 5° super), da riversare interamente sui minimi tabellari. Prevista, altresì, l’erogazione di un importo Una Tantum di 500,00 euro, così suddiviso:
– 150,00 euro a gennaio 2024;
– 150,00 euro a luglio 2024;
– 200,00 euro a settembre 2024.
Gli importi sono da corrispondere in egual misura a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto (part-time/full-time), dall’inquadramento, dall’anzianità di servizio.
Nel testo viene chiarito il concetto di stagionalità ed elevato a 200 il limite annuo delle ore da rendere in regime di flessibilità, a fronte delle attuali 150. Prevista la Formazione continua ed Aggiornamento Professionale tramite il Fondartigianato, per I’acquisizione di maggiori conoscenze e competenze professionali. 
Infine è stata concordata l’istituzione di una Commissione che si occuperà degli aspetti tecnici legati all’introduzione dell’istituto delle Ferie Solidali in favore di lavoratori in situazioni di gravità. 
Nel solo documento siglato da CNA è stato introdotto un sistema strutturato di bilateralità, finalizzato all’erogazione di prestazioni di welfare contrattuale, con i vantaggi connessi ad una legislazione di favore in termini di detassazione. E’ stata altresì istituita la sanità integrativa, con adesione al Fondo San.Arti., con la previsione secondo cui le imprese che non intenderanno aderirvi dovranno corrispondere nella busta paga mensile di ogni singolo lavoratore le quote di 30,00 euro (EBNA-Bilateralita) e 25,00 euro (San.Arti.), a far data dal mese di dicembre 2023. 

Redditi da lavoro autonomo conseguiti dai pensionati, la dichiarazione 2023

Entro il 30 novembre 2023 i pensionati soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo devono presentare la dichiarazione reddituale riferita a tali redditi conseguiti nell’anno 2022 (INPS, messaggio 15 novembre 2023, n. 4043).

Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo è stato introdotto dalla disposizione contenuta nell’articolo 10 del D.Lgs. n. 503/1992 che prevede, altresì, che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

 

Alcuni soggetti, tuttavia, sono esclusi dall’obbligo di presentare la dichiarazione reddituale in quanto per gli stessi non si applica il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

 

In particolare, si tratta delle seguenti categorie:

– titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

– titolari di pensione di vecchiaia.

– titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;

– titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive;

– titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

 

L’INPS precisa che i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui sopra, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.829,94 euro.

 

I redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private sono interamente cumulabili con i trattamenti pensionistici per cui, i pensionati che li avessero percepiti nell’anno 2022, non sono tenuti all’obbligo di dichiarazione reddituale.

 

Analogamente, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione, così come tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.

 

Devono invece effettuare la dichiarazione a preventivo per l’anno 2023, i titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, di pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo.

 

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

 

Riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi in questione, l’INPS rende noto che il pensionato, una volta autenticatosi con la propria identità digitale, può accedere al servizio on line RED Semplificato disponibile sul sito istituzionale, selezionando nel motore di ricerca: “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” e, nel successivo pannello, scegliere la Campagna di riferimento: 2023 (dichiarazione redditi per l’anno 2022).

 

I cittadini in possesso di SPID, CNS o CIE potranno rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale

 

L’INPS ricorda anche che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione consistente nel versamento all’Ente previdenziale di appartenenza di una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima, somma che sarà prelevata sulle rate di pensione dovute al trasgressore.